Adeguamento contributo esonerativo per i disabili
I datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Legge n. 68/1999, sono obbligati ad avere alle dipendenze dipendenti con disabilità nelle seguenti misure:
- 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 addetti;
- 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 7% degli occupati se hanno più di 50 dipendenti.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura, attualmente, di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato (articolo 5, comma 3, Legge n. 68/1999).
Inoltre, I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (articolo 5, comma 3 bis, Legge n. 68/1999).
Il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 della Legge n. 68/1999, con Decreto Ministeriale n. 100 del 3 agosto 2026, pubblicato in data 12 agosto 2026, ha provveduto ad adeguare gli importi del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, commi 3 e 3 bis, della predetta legge.
Pertanto, l’importo del contributo esonerativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà di importo pari a 44,32 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
La sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della Legge n. 68/1999, in caso di inottemperanza all’obbligo di coprire la quota di riserva è determinata in misura pari a cinque volte l’importo del contributo esonerativo, attualmente pari a euro 196,05, dal 1° gennaio 2027 sarà di euro 221,60 (€ 44,32 x 5) per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
25/08/26






