L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 80 Ambiente set tembre 2018 Elenco europeo dei rifiuti - Cambiano 37 voci Nel nuovo Elenco europeo dei rifiuti ci sono novità per risolvere diverse ambiguità di dichiarazione che dovrebbero aiutare la corretta gestione degli stessi. A distanza di quasi quattro anni dall’approvazione (decisione Commissione Ue 2014/955/Ue ai sensi della direttiva quadro rifiuti 2008/98/Ce), sono arrivati numerosi interventi di rettifica al nuovo Elenco europeo dei rifiuti (che ha di fatto e di diritto sostituito l’elenco dell’allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006). Le varie rettifiche, pubblicate sulla Gazzetta europea dello scorso 6 aprile, in alcuni casi possono definirsi meri inter- venti di stile, in altri casi risultano più consistenti e incisive. Tra le oltre 30 rettifiche si segnalano, in particolare, quelle nell’ambito dei rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici: il codice 10 01 01, riferito a ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla Il Fondo, che quindi verrà gestito da Invitalia, nasce con una dotazione proveniente dalle casse del Ministero dello Sviluppo economico di 150 milioni di euro l’anno e verrà incrementato con ulteriori versamenti annuali fino al 2020 a carico di Mise (fino a 15 mln €) e dal Ministero dell’Ambiente (fino a 35 mln €) a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2. Le suddette risorse sono destinate, in base a quanto prevede l’articolo 5, per: • il 30% per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento; • il 70% per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. Il provvedimento, inoltre, riserva ulteriori quote “dedicate” alla realizzazione (o al potenziamento) di reti e impianti per il teleriscaldamento e teleraffrescamento (il 30% delle risorse previste nella prima sezione) e per il supporto agli interventi pres- so la pubblica amministrazione (20% della seconda sezione). Per quanto riguarda le imprese (art. 6 e art. 7) sono ammessi alle agevolazioni i progetti di investimento per il migliora- mento dell’efficienza nei processi e nei servizi (definizione estesa anche agli edifici in cui si svolge l’attività economica), all’in- stallazione o al potenziamento di reti e impianti per il teleriscaldamento e teleraffrescamento. Rientra tra gli investimenti l’ac- quisto di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento (requisito Car). Per le società qualificate come Energy Service Company (Esco), infine, vengono ammessi gli interventi di efficienta- mento degli edifici residenziali (in particolare edilizia popolare) e di proprietà della Pa nonché per progetti di miglioramento dell’efficienza dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche (illuminazione compresa). Imprese ed Esco potranno beneficiare sia delle garanzie previste dalla prima sezione del Fondo (fino all’80% delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, per importi compresi tra 150 mila e 2,5 milioni di euro) che dei finanziamenti agevolati della seconda sezione, di importo non superiore al 70% dei costi allo stesso tasso concesso alla Pa (0,25%) ma per un massimo di 10 anni (250 mila - 4 milioni di euro). È previsto, inoltre, che l’impresa beneficiaria contribuisca almeno al 15% del costo del progetto. Politiche energetich Ambiente set tembre 2018 Ambiente - Politiche energetiche

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