L'Informatore

set tembre 2018 se, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettan- te al dipendente. Misura del credito d’imposta e modalità di fruizione (articolo 5) Il decreto in esame, all’art. 5, stabilisce che il credito d’imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile, e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di cer- tificazione della documentazione contabile è riconosciuto un aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro. Obblighi documentali e dichiarativi (articolo 6) Ai sensi dell’art. 6, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazio- ne rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Controlli (articolo 7) L’art. 7 stabilisce che, nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari, alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all’effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate prov- vede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Articolo 1, commi 46-56. (omissis) 46. A tutte le imprese, indipendente mente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48. 47. Il credito d’imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo mas simo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 48. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscen- ze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collabo- rativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei pro- cessi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A. 49. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordina ria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in mate ria di formazione. 3 Leggi decreti circolari Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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