L'Informatore

set tembre 2018 Soggetti beneficiari ed esclusioni (articolo 2) Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organiz- zazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensio- ni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Attività ammissibili (articolo 3) L’art. 3 stabilisce quali sono le attività ammissibili al beneficio fiscale. Nello specifico, possono usufruire dell’agevola- zione le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impre- sa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0. In particolare, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: • big data e analisi dei dati; • cloud e fog computing; • cyber security; • simulazione e sistemi cyber-fisici; • prototipazione rapida; • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); • robotica avanzata e collaborativa; • interfaccia uomo macchina; • manifattura additiva (o stampa tridimensionale); • internet delle cose e delle macchine; • integrazione digitale dei processi aziendali. Le attività di formazione nelle tecnologie sopra elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipen- dente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente all’esito delle medesi- me attività formative. Ai fini dell’agevolazione, per personale dipendente, deve intendersi il personale titolare di un rapporto di lavoro subor- dinato, anche a tempo determinato, mentre l’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o pro- vincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità. Spese ammissibili (articolo 4) Secondo quanto stabilito dall’art. 3, si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispetti- vamente alle ore o alle giornate di formazione. Come costo aziendale deve intendersi la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, com- prensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavora- tore in caso di attività formative svolte fuori sede. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, anche Sindacale / Sicurezza sul lavoro 2 Leggi decreti circolari

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