L'Informatore

In primo piano 135 set tembre 2018 Legale Sono pervenuti a questo ufficio alcuni quesiti concernenti l’interpretazione della circolare n. 557/PAS/U/003881/ 12001(1) in tema di licenze ex art. 88 per l’esercizio dell’attività di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e di sale bingo, con la quale è stata impartita alle Questure l’indicazione di tenere conto, in sede di rilascio delle citate licen- ze, anche della disciplina regionale o locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come “sensibili”. Le questioni sollevate riguardano in particolare i seguenti profili: 1. se la circolare intendesse riferirsi all’apertura in senso fisico di nuovi centri scommesse, sale Vlt e sale Bingo ovvero se essa debba essere osservata anche nel caso di istanze presentate da soggetti che intendano subentrare nella titolarità di esercizi già esistenti (ad esempio nei casi di cessione d’azienda o di cambio del legale rappresentante della società); 2. se si debba tenere conto delle distanze minime anche in relazione ad autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività accessoria di raccolta scommesse presso i cosiddetti corner o punti gioco siti all’interno di esercizi quali bar, tabacchi, ecc. ai sensi del Dl n. 223/2006; 3. se si debba tener conto delle citate distanze anche relativamente ai punti raccolta (ex Ctd) regolarizzati attraverso le disposizioni di emersione contenute nelle leggi di stabilità per il 2015 legge 23 dicembre 2014 n. 190) e per il 2016 legge 28 dicembre 2015, n. 208). Ciò premesso si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono. In relazione al quesito n. 1) si osserva che la circolare in argomento, per sua espressa disposizione, “si applica alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circo- lare medesima”. Il citato atto di indirizzo richiama nelle premesse l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, con la quale le regioni e gli enti locali si sono impegnati ad adottare criteri di ubicazione delle sale che consentano un’equilibrata distribuzione del gioco sul territorio, tenendo conto, tra l’altro, degli investimenti esistenti. D’altra parte, l’art. 1, comma 1049, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) stabilisce che “al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”. Nel solco di tale indicazione metodologica, la circolare in argomento intende per “nuove autorizzazioni” quelle relati- ve a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di “nuova apertura” alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso. Non rientrano quindi sotto l’ambito di applicazione della circolare stessa i procedimenti autorizzatori concernenti variazioni della titolarità di sale già in esercizio alla data del 19.3.2018 o relativi a variazioni del concessionario o alla nomi- na di rappresentanti, sempre con riferimento ad esercizi già in attività alla data predetta. Invero, si ritiene che, in tali casi, eventuali valutazioni concernenti i limiti distanziometrici ricadano sotto i poteri di vigilanza degli enti locali, previsti dalla legislazione regionale e che la circolare fa espressamente salvi. Siffatta valutazione è, peraltro, suscettibile di essere eseguita dagli stessi enti locali anche a prescindere da vicende inerenti alla titolarità delle licenze. La risposta al quesito n. 2 dipende dalle tipologie di attività alle quali le singole leggi regionali si riferiscono nell’intro- durre le prescrizioni relative al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. Può essere utile richiamare in questa sede, a titolo esemplificativo, la pronuncia del Tar Lombardia - Milano n. 1570/2015 che ha interpretato il riferimento operato dalla legge regionale della Lombardia n. 8/2013.alle sole sale con apparecchi Vlt, come sintomatico della volontà del legislatore regionale di non estendere l’applicazione delle “distanze mini- me” anche ad altre tipologie di attività, come i centri scommesse. Ad ogni buon conto, considerato che la questione di cui si tratta chiama in causa l’interpretazione di no1me non sta- tali ma regionali, nei casi dubbi, codeste questure, tramite l’ausilio delle prefetture nell’esercizio dei poteri loro attribuiti dall’art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, potranno domandare alle regioni di rendere i necessari chiarimenti interpretativi. Per quanto concerne il quesito. n. 3, si premette che l’art. 1, comma 1048 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 legge di stabilità 2018) ha previsto che “le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nonché dell’art. 1, comma 926, della legge 28 dicem- bre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018” a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 o di euro 3.500 a seconda della tipologia di attività considerata.

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