L'Informatore

In primo piano 134 set tembre 2018 Le questioni sollevate riguardano in particolare i seguenti profili: 1. se la circolare si riferisce all’apertura in senso fisico di nuovi centri scommesse, sale Vlt e sale Bingo o se debba essere osservata anche nel caso di istanze presentate da soggetti che intendono subentrare nella titolarità di esercizi già esi- stenti (es. casi di cessione d’azienda o di cambio del legale rappresentante della società); 2. se si debba tener conto delle distanze minime anche in relazione ad autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività acces- soria di raccolta scommesse presso i c.d. corner o punti gioco situati all’interno di bar, tabacchi ecc., ai sensi del Dl n. 223/2006; 3. se anche i punti di raccolta (ex Ctd) regolarizzati attraverso le disposizioni di emersione contenute nelle leggi di stabilità per il 2015 (L n. 190/2014) e per il 2016 (L n. 208/2015) debbano osservare tali distanze. Per quanto riguarda il quesito n. 1, il Ministero evidenzia che la circolare del 19 marzo 2018, per sua espressa disposizione, “si applica alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circolare medesima”. In particolare, “il citato atto di indirizzo – precisa il Ministero – richiama nelle premesse l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, con la quale le regioni e gli altri enti locali si sono impegnati ad adottare criteri di ubicazione delle sale che consentano un’equilibrata distribuzione del gioco sul territorio, tenendo conto, tra l’altro, degli investimenti esistenti”. Anche la legge di stabilità 2018 richiama tale intesa nel disporre che le regioni adeguino le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico ai contenuti dell’intesa stessa. Pertanto, il Ministero ritiene che la circolare in argomento intende per “nuove autorizzazioni” quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di “nuova apertura” alla predisposizione, in senso fisico materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso. Viene, dunque, chiarito che non rientrano sotto l’ambito di applicazione della circolare stessa “i procedimenti auto- rizzatori concernenti variazioni della titolarità di sale già in esercizio alla data del 19.3.2018 o relativi a variazioni del con- cessionario o alla nomina di rappresentanti, sempre con riferimento ad esercizi già in attività alla data predetta. Invero, si ritiene che, in tali casi, eventuali variazioni concernenti i limiti distanziometrici ricadono sotto i poteri di vigilanza degli enti locali, previsti dalla legislazione regionale e che la circolare fa espressamente salvi”. Con riferimento al quesito n. 2, invece, il Ministero ritiene che sia necessario tenere conto delle tipologie di attività alle quali le singole leggi regionali si riferiscono nell’introdurre le prescrizioni relative al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. A tal fine, viene richiamata la sentenza del Tar Milano n. 1570/2015, che ha interpretato il riferimento operato dalla Lr Lombardia n. 8/2013 alle sole sale con apparecchi Vlt, come sintomatico della volontà del legislatore regionale di non estendere l’applicazione delle “distanze minime” anche ad altre tipologie di attività, come i centri scommesse. Tuttavia, il Ministero precisa che, siccome la questione trattata chiama in causa l’interpretazione di norme regionali, le questure potranno domandare alle regioni di rendere i necessari chiarimenti interpretativi. Per quanto concerne il quesito n. 3, infine, il Ministero risponde facendo riferimento all’art. 1 comma 1048, della citata L n. 205/2017, dove è previsto che “le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’art. 1, comma 643, della L 190/2014, e nonché dell’art. 1, comma 926, della L. 208/2015, sono prorogate al 31 dicembre 2018”. Sempre il comma n. 1048, nel disciplinare la predetta proroga, fa peraltro riferimento all’esigenza di perseguire, in materia di attività di raccolta delle scommesse “un corretto assetto distributivo anche a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata”, la quale a sua volta, come già detto, impegna le regioni all’adozione di criteri di ubicazione delle sale che tengano conto, tra l’altro, degli investimenti esistenti. A parere del Ministero, dunque, considerato che l’aggiornamento dei titoli autorizzatori relativi a tali punti di raccolta riguarda attività già esistenti – e legittimamente operanti a seguito della regolarizzazione – esso non ricade sotto l’ambito di applicazione della circolare in argomento. CIRCOLARE n. 557/PAS/U /007081/12001 del Ministero dell’Interno del 21 maggio 2018. Licenze ex art. 88 Tulps per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi Vlt e sale bingo. Quesiti in ordine alla verifica delle distanze minime da luoghi sensibili previste dalla normativa regionale e/o locale. Legale

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