L'Informatore

23 Leggi decreti circolari Sindacale / Sicurezza sul lavoro ot tobre 2018 Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applica- zione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa. 4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro. 5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle atti- vità produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Articolo 7 Controlli 1. Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle consi- derate ammissibili dalla disciplina, all’effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. 2. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordi- ne civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. 3. Qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle Entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di esprimere il proprio parere. Articolo 8 Cumulo 1. Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (Ue) n. 651/2014. Articolo 9 Disposizioni finanziarie e monitoraggio 1. Per le finalità previste dall’art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019, autorizzata dall’art. 1, comma 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. 2. Le risorse indicate al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778: «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attra- verso il modello F24. 3. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo- nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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