L'Informatore

Sindacale / Sicurezza sul lavoro 24 Leggi decreti circolari ot tobre 2018 RAPPORTI DI LAVORO Omessa assunzione del disabile - Sanzioni L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con nota n. 6316 del 18 luglio 2018, fornisce indicazioni relativamente alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione di soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette. Al riguardo, l’Ispettorato precisa che l’illecito si configura nel momento in cui il datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, non provvede all’assunzione di un soggetto appartenente alle categorie protette, ma gli effetti di tale condotta, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione non viene sanata. La natura di illecito istantaneo comporta riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo. Pertanto troverà applicazione la sanzione vigente al momento dell’insorgenza dell’illecito. NOTA dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 6316 del 18 luglio 2018. Natura giuridica dell’illecito previsto dall’art. 15, comma 4, L n. 68/1999, relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette. Sono pervenute a questo Ispettorato richieste di chiarimento in ordine alla natura giuridica dell’illecito relativo all’o- messa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, L n. 68/1999. Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si rappresenta quanto segue. L’illecito in parola si realizza “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti apparte- nenti alle categorie di cui all’articolo 1” e comporta che “per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima gior- nata”. La condotta che integra la fattispecie illecita è pertanto omissiva, atteso che si sostanzia nel mancato compimento entro il termine di legge del comportamento doveroso. In proposito, il Ministero del Lavoro con circolare n. 23 del 16 febbraio 2001 già ebbe modo di precisare che “dal combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 7 del regolamento di esecuzione (Dpr 333/2000) sono stati fugati tutti gli eventuali dubbi circa il momento in cui insorge l’obbligo di assunzione e dal quale va calcolata la sanzione amministrativa di £. 100.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato “nella medesima giornata” di cui al comma 4 dell’art. 15 della legge 68/1999: essa andrà infatti applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi servizi per l’impiego; è ovvio che, come si rileva dall’inciso contenuto nel comma 4 dell’art. 15 (“per cause imputabili al datore di lavoro”), il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore allo scadere del termine di legge qualora il ritardo dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”. Ne consegue che l’illecito va correttamente configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giu- ridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota Inl del 23 marzo 2017 (cfr. https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/ Parere-IIL Milano.pdf ). La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di succes- sione di leggi nel tempo.

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