L'Informatore

117 Ambiente Ambiente - Politiche energetiche ot tobre 2018 In sostanza, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che, in assenza di provvedimenti comunitari, solo lo Stato può (con decreti ministeriali) stabilire i criteri in base ai quali un rifiuto torna ad essere un prodotto, negando tale potere alle predette autorità competenti (Regioni e province). Va però considerato che: a livello comunitario sono solo tre le tipologie di rifiuto per le quali esiste una disciplina dell’ End of Waste (si tratta dei regolamenti Ue sui rottami ferrosi, rottami di rame, rottami di vetro); mentre a livello nazionale si può fare riferimento solo alle tipologie di rifiuti elencate nel Dm 5 febbraio 1998 e al Dm 161/2002 (che richiedono le pro- cedure semplificate); a parte il Dm 22/2013, relativo al Css (combustibile solido secondario) di qualità. La suddetta sentenza avrebbe dunque l’effetto, una volta venute a scadere le autorizzazioni degli impianti di recupero attualmente in essere, di impedire a Regioni e province il rinnovo di tali autorizzazioni per quegli impianti che non operino secondo le procedure semplificate o secondo i criteri dell’ End of Waste stabiliti a livello europeo. La situazione attuale insomma non favorisce, anzi ostacola, il processo di transizione verso un modello di economia circolare basato sul principio del rifiuto come risorsa, nel quale i rifiuti, opportunamente trattati, vengono utilizzati in sostituzio- ne delle materie prime. Per questo, il Ministero dell’Ambiente da una parte sta studiando una modifica all’art. 184-ter (“Cessazione della qua- lifica di rifiuto”) del Dlgs 152/2006, per consentire alle autorità competenti di cui sopra la possibilità di “stabilire, previo esple- tamento di adeguate istruttorie, i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto da adottare in conformità alle condi- zioni dell’art. 184-ter, Dlgs 152/2006”; dall’altra, sta predisponendo alcuni decreti contenenti i criteri in questione per alcune tipologie di scarti di produzione. Tutto ciò sotto la spinta della direttiva 2018/851/Ue, di riforma della direttiva quadro rifiuti (dir. 2008/98/Ce), che dovrà essere recepita dall’Italia entro il 5 luglio 2020. Raee - Cartucce per stampanti e nuovo campo di applicazione “open scope” Con l’ambito di applicazione aperto della normativa Raee, in vigore dal 15 agosto scorso, si sono poste una serie di quesiti sull’inclusione o meno in tale ambito di una serie di apparecchiature, comprese le cartucce per stampanti, in ordine alle quali, in particolare, l’open scope non sembra poter determinare modifiche in termini di loro classificazione come Aee o non Aee. Come già illustrato negli articoli dell’Informatore di luglio-agosto e settembre, il 15 agosto scorso è entrato in vigore il nuovo ambito di applicazione “aperto” (open scope) della normativa Raee (Dlgs 49/2014, emanato in recepimento della direttiva 2012/19/Ue), che si estende a ricomprendere tutte le Aee - di uso sia domestico che professionale - immesse sul mercato italiano, fatte salve alcune specifiche esclusioni elencate all’art. 3 del Dlgs 49/2014. Tale estensione ha posto dei quesiti sull’assoggettabilità o meno alla normativa Raee per una serie di apparecchiatu- re, tra le quali anche le cartucce per stampanti o toner, ritenendo, secondo alcuni commentatori, che per questa tipologia di apparecchiature la novità dell’open scope abbia determinato un cambiamento nella loro gestione, in quanto le stesse, dal 15 agosto, ricadrebbero nell’ambito della disciplina Raee. Per sgombrare il campo da ogni dubbio, occorre ricordare che la disciplina Raee si applica ai prodotti finiti rispondenti alla definizione di “apparecchiatura elettrica ed elettronica”, e non ai componenti necessari a fabbricare apparecchiature elet- triche ed elettroniche (Aee) o ai componenti privi di “funzione indipendente”. La direzione generale Ambiente della Commissione europea, in un documento di risposte alle imprese, definisce i prodotti finiti come “ogni dispositivo che ha una funzione diretta, un proprio contenitore e - se applicabile - porte e connessio- ni progettate per utilizzatori finali”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=