L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 116 Ambiente ot tobre 2018 I nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti Ne consegue che i commercianti di imballaggi vuoti sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita. In particolare: - a rilasciare al loro fornitore una specifica attestazione di esenzione dal Cac, diretta per conoscenza anche a Conai, con la quale dichiarano, tra l’altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applica- zione, dichiarazione e versamento del Cac; - ad applicare il Cac con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commer- cianti di imballaggi vuoti), esplicitando il Cac in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi; - a dichiarare e versare il Cac al Conai sulle prime cessioni effettuate. Procedura agevolata (facoltativa) per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti I “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti non sono tenuti ad addebitare il Cac (con le modalità della “prima cessione”) in fattura ai clienti-utilizzatori, né di dichiararlo e versarlo a Conai. Essi possono continuare a pagare il Cac ai loro fornitori nel momento in cui acquistano gli imballaggi. Ai soli fini della procedura agevolata in commento, per “piccolo commerciante” si intende: il soggetto che nell’anno pre- cedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (con riguardo alla plastica, come somma delle tre fasce previste). Può dunque accadere che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali gestiti. Il “piccolo commerciante” che opta per l’utilizzo della procedura agevolata, deve inviare solo a Conai (non al fornitore) un’autocertificazione che attesti lo status di “consorziato” e indichi specificamente i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali lo stesso intende continuare a pagare il Cac al fornitore. In caso di autocertificazione non veritiera sullo status di “piccolo commerciante” rilasciata a Conai dal commerciante di imballaggi vuoti, il Cac sarà sempre dovuto a Conai dal Commerciante per le “prime cessioni” effettuate, potendo richiedere lo storno del Cac al fornitore al quale lo ha corrisposto. Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste ) Prevista una modifica al Dlgs 152/2006 per consentire autorizzazioni “caso per caso” da parte di Regioni e Province Il Ministero dell’Ambiente sta studiando una modifica all’art. 184-ter del Dlgs 152/2006 per superare l’impasse deter- minato dalla sentenza con cui il Consiglio di Stato negava alle autorità competenti al rilascio delle “autorizzazioni rifiuti” la possibilità di stabilire “caso per caso” i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ( End of Waste ); sta inoltre predispo- nendo alcuni decreti per definire la cessazione della qualifica di rifiuto relativamente ad alcune tipologie di scarti di produzio- ne. Il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, rispondendo a un’interrogazione alla Camera lo scorso 19 luglio, ha preannunciato che è allo studio una modifica all’art. 184-ter del Dlgs 152/2006 per superare l’impasse determinato dalla recente sentenza n. 1229/2018, con cui il Consiglio di Stato negava alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 del Dlgs 152/2006), nonché dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia), la possibilità di stabilire “caso per caso” i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ( End of Waste ).

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