L'Informatore

Legale 96 Leggi e provvedimenti marzo 2018 Si fa infine presente che nella modulistica è stata inserita una formula con la quale il soggetto dichiara “di impegnar- si a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato”. Tale dichiarazione è resa ai sensi del Dpr n. 445/2000 e, pertanto, è sempre soggetta a controllo di veridicità. Infine, in merito allo specifico aspetto relativo alla dichiarazione sui requisiti professionali da parte del preposto, si rappresenta che la dichiarazione allegata al modulo standardizzato può essere utilizzata anche ai fini della comunicazione da parte del nuovo preposto. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che non sia necessario presentare una nuova Scia per comunicazioni relative a eventuali modifiche riguardanti il legale rappresentante o il prepo- sto all’attività commerciale e si concorda con quanto affermato da codesto Ministero circa l’ammissibilità che, in mancanza di specifica modulistica standardizzata per effettuare tali comunicazioni, i comuni si organizzino autonomamente al fine di garantire all’interessato di ottemperare alle prescrizioni di legge”. Legge di bilancio 2018 - Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la legge n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. Maxi-conguagli su bollette (commi da 4 a 10) La norma in commento prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas nonché del servizio idrico, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive nel termine di due anni. Detto termine di prescrizione opera sia nei rappor- ti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Con delibera dell’Autorità regolatrice verranno definite, entro 60 giorni, le misure necessarie all’implementazione di quanto previsto in materia di tempistiche e fatturazione tra gli operatori della filiera. La norma dispone altresì che i rimborsi dei conguagli non dovuti dovranno avvenire entro tre mesi. È anche previsto in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, il diritto dell’utente che ha presentato il relativo reclamo, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. Le disposizioni in commento si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. Sigarette elettroniche (commi 75 e 76) La norma modifica la disciplina dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel Testo unico accise.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=