L'Informatore

Tanto premesso, l’istante chiede se nel caso in cui il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito Iva coincida con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso deposito, esista o meno l’obbligo di prestare la garanzia. L’Agenzia nel rispondere ha chiarito che per quanto concerne le modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva, momento che coincide con l’esigibilità del tributo, l’art. 50-bis, comma 6, prevede che, ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni agevolate l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito. Per i beni immessi in libera pratica la norma, in particolare, richiede che, per poter assolvere l’imposta mediante l’inversione contabile, il soggetto che procede all’estrazione del bene presti idonea garanzia. In sostanza, la prestazione della garanzia, è residuale in quanto necessaria solo per i soggetti che intendano avvalersi del reverse charge anche se non possiedono i requisiti di affida- bilità previsti dall’art. 2 del Dm – i quali peraltro possono essere autocertificati – né rientrano, comunque, nelle ipotesi del suc- cessivo art. 4. In particolare, l’articolo 4, comma 1, del Dm 23 febbraio stabilisce che: “i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all’estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni: • il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con l’introduzione dei beni nel deposito Iva; • il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito Iva è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento Ue n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure è esonerato ai sensi dell’art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”. Alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del Dm 23 febbraio 2017, nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel deposito il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia “in uscita” nei seguenti casi: 1. il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell’articolo 2, comma 1, del Dm citato; 2. il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b). RISOLUZIONE n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 16/1/2018. Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis del Dl n. 331 del 1993, deposito Iva. Quesito La società istante dichiara di essere titolare di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale pubblico, rilascia- ta dall’Ufficio delle Dogane di (…) e utilizzato anche come deposito Iva. Il Dl n. 193/2016, convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto novità significative nella disciplina dei depositi Iva, di cui all’art. 50-bis del Dl 331/1993, nella parte che regola l’introduzione e l’estrazione dei beni dal deposito Iva. Le modifiche incidono sulla modalità di pagamento dell’imposta, coinvolgendo, in qualità di sostituto di imposta, il gestore del deposito stesso. Successivamente, il Dm 23 febbraio 2017 ha definito i contenuti, le modalità e i casi di prestazione della garanzia prevista dall’articolo 50-bis, comma 6, secondo periodo, del Dl 331/1993, da parte dei soggetti che procedono all’e- strazione di beni introdotti in deposito Iva, ai sensi del comma 4, lettera b), del citato articolo. L’art. 4 di detto decreto ministeriale, in particolare, disciplina i cosiddetti “Casi di esclusione” di prestazione della garanzia, ricomprendendo, nella lettera a), i soggetti che hanno effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione nel deposito Iva e che procedono anche all’estrazione delle stesse merci dal deposito. Tanto premesso, l’istante chiede se, in base alla disposizione di cui all’art. 4, lett. a) del Dm in commento, nel caso in cui il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito Iva coincida con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso deposito, esista o meno l’obbligo di prestare la garanzia prevista dall’art. 50-bis, comma 6, del Dl 331/1993 secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del Dpr 633/1972. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’istante, in base al tenore letterale dell’art. 4 del Dm 23 febbraio 2017, ritiene che, per le merci provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica in Italia, previa introduzione in deposito Iva dallo stesso soggetto che poi procede alla loro 114 In primo piano marzo 2018 Commercio estero

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