L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti marzo 2018 105 DISCIPLINA DEL TURISMO Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze - Lr n. 7 del 25 gennaio 2018 Con la modifica della normativa vigente ad opera della legge regionale in oggetto, viene istituito il codice identificati- vo di riferimento (Cir) per le case ed appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L 431/1998, che deve essere indicato nella pubblicità, promozione e commercializzazio- ne delle relative offerte con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio dell’attività. Con apposita delibera, da adottare entro il 30 giugno 2018, la giunta regionale disciplinerà il Cir. Pubblicano, inoltre, il Cir sugli strumenti utilizzati, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui sopra. A partire dal 1° settembre 2018 sarà obbligatorio indicare il codice per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato. Per i soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo, ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il Cir, che lo riportano in maniera errata o ingannevole, è prevista la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterate violazioni la sanzione è raddoppiata e il comune può, nei casi più gravi, previa diffida, disporre la sospensione non superiore a 3 mesi o la cessazione dell’attività. LEGGE REGIONALE n. 7 di Regione Lombardia del 25 gennaio 2018. Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze. Articolo 1 Modifiche alla Lr 27/2015 1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lom- bardo) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 8 dell’articolo 38 sono inseriti i seguenti: «8 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializ- zazione dell’offerta delle strutture ricettive di cui all’articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazio- ne per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (Cir) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 del presente articolo. La giunta disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adot- tarsi entro il 30 giugno 2018. 8 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.»; b) dopo il comma 3 dell’articolo 39, è inserito il seguente: «3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui all’articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il Cir, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata»;

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