L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti maggio 2018 137 A tal riguardo, viene stabilito che, qualora il pomodoro impiegato per i prodotti oggetto del decreto sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico paese, l’indicazione di origine potrà prevedere l’utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del paese. L’art. 3 del decreto in oggetto, invece, dispone che, qualora ciascuna delle operazioni di cui all’art. 2 citato avviene nei territori di più paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «Ue», «non Ue», «Ue e non Ue». Viene precisato, inoltre, che le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3: - devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili; - non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire; - sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del reg. Ue n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri. Relativamente alle sanzioni, l’art. 5 stabilisce che per le violazioni degli obblighi di cui all’art. 2 si applicano le san- zioni previste dall’art. 18, comma 2, del Dlgs n. 109/1992. L’art. 6, inoltre, prevede che le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti in esame legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo. Con riferimento, infine, alla disciplina transitoria, l’art. 7 specifica che i prodotti oggetto del provvedimento in com- mento, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigo- re dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta. DECRETO del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 16 novembre 2017. Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il minisro dello Sviluppo economico Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla for- nitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce della commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della commissione; Visto il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione; Visto in particolare l’art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato nella preparazione degli alimen- ti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l’applicazione all’adozione, da parte della commissione, di atti di esecuzione; Visto altresì l’art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede che la commissione pre- senti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di prove- nienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento; Vista la relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente; Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TAPROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la commissione europea è stata invitata a dare applicazione all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la

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