L'Informatore

Legale 136 Leggi e provvedimenti maggio 2018 «Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rile- vazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell’art. 13. Su proposta del presidente dell’Istat, sentito il comitato di cui all’art. 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma. I pro- venti delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’art. 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 2. Non rientrano nell’obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all’art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto». Note all’articolo 13: - Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 settembre 2002, n. 225. DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA Pomodoro - Indicazione dell’origine in etichetta Dm 16 novembre 2017 È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico del 16 novembre 2017 recante “indicazione dell’origine in eti- chetta del pomodoro”. Le disposizioni del suddetto provvedimento – che entrano in vigore dopo 180 giorni dalla data della sua pubblicazio- ne – si applicano, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale: a) derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge n. 154/2016; b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a). Resta comunque fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea. Con riguardo alle indicazioni di origine, il Dm in esame prevede all’art. 2 che sull’etichetta dei prodotti sopra indicati devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del paese in cui è stato coltivato il pomodoro; b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

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