L'Informatore

Leggi e provvedimenti 125 maggio 2018 Legale DISCIPLINA DEL COMMERCIO Registro commercio cose antiche o usate - Art. 128 del Rd 773/1931 Parere n. 545 del Consiglio di Stato del 2 marzo 2018 Il Consiglio di Stato, con il parere n. 545 del 2.3.2018, si è pronunciato in merito ad una problematica da tempo dibattuta, ossia la permanenza dell’obbligatorietà o meno della tenuta del registro delle cose antiche o usate di cui all’art 128 del Rd 773/1931 (Tulps) a seguito dell’abrogazione dell’art. 126 (Tulps), avvenuta per effetto dell’art. 6, comma 1, del Dlgs n. 222/2016 (cosiddetto decreto Scia 2) e di cui la scrivente Direzione dei Servizi Legali diede informativa con propria circolare 34/2016. Il citato parere è stato emanato a seguito di una richiesta di chiarimenti del Ministero dell’Interno che chiedeva se, per effetto dell’abrogazione espressa dell’articolo 126 del Tulps, dovesse ritenersi implicitamente abrogato anche il succes- sivo art. 128, con il conseguente venir meno, per coloro che esercitano il commercio di beni antichi o usati - soggetti indica- ti nell’abrogato art. 126 - dell’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni giornalmente effettuate. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter condividere la tesi dell’abrogazione implicita della disposizione in que- stione, affermando che “per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del Tulps non deve ritenersi implicitamente abro- gato anche il successivo art.128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art.126, dell’obbligo di tenere il suddetto registro”. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, espressamente evidenziato che: “ben diverse sono le finalità delle due disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del Tulps. La prima disposizione, quella contenuta nell’art. 126 (ora abrogata), non consentiva l’esercizio del commercio di cose antiche o usate senza una preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, regolando, quindi, le modalità di accesso all’attività, che si è voluto, con la riforma, rendere libera, mentre la seconda disposizione, contenuta nell’art.128, ha la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte”. Conclude il Consiglio di Stato che: “è quindi ben possibile che un’attività commerciale, riguardante cose antiche o usate, possa oggi essere avviata ed esercitata senza controlli all’accesso, ma che permanga il controllo sulle successive transazioni delle cose antiche o usate. Il controllo sulle transazioni, che è reso possibile attraverso l’annotazione delle stesse su un apposito registro, reso obbligatorio dall’art. 128 del Tulps, rende così possibile l’attività di contrasto del mercato illegale delle cose antiche e usate”. PARERE Consiglio di Stato 2 marzo 2018 n. 545. Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza. Richiesta di parere in merito all’eventuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del Dlgs n. 222 del 2016 (cosiddetta Scia-2) sull’art. 128 Tulps. Registro delle operazioni giornaliere. La Sezione Vista la nota n. 557/PAS/U000111/12900.A(24)BIS del 4 gennaio 2018 con la quale il Ministero dell’Interno, diparti- mento della Pubblica sicurezza, ha trasmesso la relazione sulla questione in oggetto ed ha chiesto sulla stessa il parere del Consiglio di Stato; Esaminati gli atti e udito il relatore Dante D’Alessio. 1. Il Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza, ha chiesto al Consiglio di Stato il parere in merito all’even- tuale effetto abrogativo implicito dell’art. 6, comma 1, del Dlgs n. 222 del 2016 (cosiddetta Scia 2) sull’art. 128 del Tulps. 2. Il Dlgs 25/11/2016 n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determi- nate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, all’art. 6 (Disposizioni finali), comma 1, ha stabilito che “L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=