L'Informatore

In primo piano 124 maggio 2018 Il terzo pacchetto di moduli è contenuto, appunto, nell’accordo in commento che è distinto in due allegati: - l’Allegato 1 che riguarda l’introduzione della modulistica relativa alle seguenti attività: • commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare); • facchinaggio; • imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, e sanificazione; • agenzie d’affari di competenza del comune; - l’Allegato 2, squisitamente tecnico, che contiene gli schemi dati XML in formato XSD necessari per la formalizzazione informatica dei moduli. L’accordo, interviene, come di seguito si vedrà, anche sulla modulistica già adottata relativa a: • gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande; • gli esercizi di vicinato; • la media e grande struttura di vendita. L’articolo 1, comma 2, dell’accordo stabilisce che le Regioni adeguano i contenuti informativi dei moduli in relazione alle specifiche normative regionali, utilizzando le informazioni contrassegnate con un asterisco come variabili entro il 31 marzo 2018. I comuni, invece, in ogni caso, devono adeguare e pubblicare sul sito istituzionale (anche mediante semplice rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile) la modulistica in uso entro e non oltre il 30 aprile 2018. Rimane ferma la possibilità, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 222/2016, che le Regioni e gli enti locali prevedano ulteriori livelli di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza. Il provvedimento in esame, inoltre, rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle istituzioni allegate all’accordo del 4 maggio 2017. In particolare, viene precisato che la scheda anagrafica, approvata nell’accordo suddetto è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo. L’articolo 2 dell’accordo in oggetto dispone che, nei moduli per gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande già adottati con gli accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione alle- gata, è eliminato, ove presente, il riferimento all’allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici. L’articolo 3 prevede, invece, che i moduli “Esercizio di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita” adottati con l’accordo del 4 maggio 2017 vengano integrati, nelle tabelle degli allegati previsti rispettivamente nei casi di “Scia unica” e di “Domanda di autorizzazione + Scia ovvero Scia unica” con la seguente riga q Comunicazione per la vendita In caso di vendita congiunta all’ingrosso al dettaglio e all’ingrosso L’integrazione è finalizzata a rendere utilizzabili i moduli anche nel caso in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita all’ingrosso. Con separato ed ulteriore accordo, anch’esso squisitamente tecnico, sono stati approvati ulteriori schemi dati XML relativi ad alcuni moduli già approvati con gli accordi del maggio e del luglio 2017. Gli accordi sono disponibili presso la Segreteria della Direzione. Legale

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