L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti lugl io/agosto 2018 115 mando esplicitamente la norma abrogata,·ovvero, più semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione. In ogni caso, la reviviscenza ha effetto ex nunc ”; - per le novelle (§ 3.3): “se un atto ha subito modifiche, eventuali "novelle" sono riferite all’atto modificato e non agli atti modificanti”. (§ 1.9.2 lett. d) “quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento va fatto sempre all’atto che ha subito le modifiche e non all’atto modificante”. Come richiamato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo n. 231/2017 sono fatte salve dall’abrogazione, mantenendole in vita, ove compatibili con il diritto dell’Unione, le modifiche e le abrogazioni apportate nel tempo dallo stesso Dlgs n. 109/1992 nelle norme di settore. In tal senso si sono infatti espresse la Corte di cassazione con sentenza n. 25551 del 7 dicembre 2007 e la Corte costituzionale con sentenza n. 12/2013. Inoltre, molte disposizioni recate dagli articoli dal 19 al 28 del Dlgs 109/1992, ora cassate, risultavano già abrogate implicitamente per effetto della successiva modifica o abrogazione delle discipline settoriali da parte di norme intervenute successivamente allo stesso Dlgs 109/1992. Per una maggiore comprensione degli effetti sulle norme settoriali, si riporta in allegato una tabella riepilogativa nella quale vien evidenziato il permanere della vigenza o dell’abrogazione delle stesse. Lo stesso comma 1 dell’articolo 30, reca poi delle disposizioni di raccordo fra il contenuto degli articoli la cui discipli- na è rimasta vigente ma è stata riemanata e adattata nel Titolo III, Capo I del Dlgs 231/2017. In particolare, si dispone che il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 dello schema di decreto. Per quanto concerne i richiami all’arti- colo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, contenuti nelle vigenti disposizioni, gli stessi si intendono effettuati ai corri- spondenti articoli dello schema di decreto. 2. Art. 30, comma 2 del Dlgs 231/2017 È abrogato l’articolo 7 del Dpr n. 391 del 1980, recante “Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello Cee”, rubricato “Identificazione del lotto di appartenenza” in quanto le relative disposizioni sono superate dal recepimento della direttiva 2011/91/Ue in materia di lotto operata, da ultimo, con l’art. 17 del Dlgs 231/2017. È abrogato il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante “Attuazione della direttiva 90/496/Cee del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti Alimentari” in quanto le relative disposizioni sono superate dalle disposizioni recate dal regolamento (Ue) n. 1169/2011. 3. Art. 30, comma 3 del Dlgs 231/2017. Normativa sulla durabilità del latte Il comma 3 dell’articolo 30 abroga l’articolo 5, comma 3 della legge n. 169 del 1989, e all’articolo 6, comma 1, lette- re a) e b), della medesima legge, sopprime le parole relative ai termini di durabilità del latte. Le disposizioni abrogate sono superate in quanto disciplinate da altre norme che restano vigenti ove compatibili con il diritto dell’Unione. Nello specifico si è inteso esplicitare l’abrogazione già disposta dal comma 4 dell’articolo 10-bis del Dlgs 109/1992 che all’ultimo periodo così dispone: “Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa dispo- sizione relativa alla durabilità del latte”. Con riferimento alle disposizioni sulla durabilità del latte viene abrogato il comma 3 dell’articolo 5 della legge 3 mag- gio 1989 n. 169, che reca “Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino” e all’ultimo capoverso dispone: “Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamen- to”. Tale indicazione era già stata superata dal Dm 24 luglio 2003 “Determinazione della scadenza del latte fresco pastoriz- zato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità” che, all’articolo 1, aveva disposto che “La data di scadenza del «latte fre- sco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità», così come definiti dall’art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169 è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico”. La scadenza del latte fresco, che risponde all’esigenza di disciplinare l’utilizzo del termine “fresco”, è stata successi- vamente confermata a sei giorni dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157 convertito con modifi-

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