L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti lugl io/agosto 2018 113 etc.), la determinazione della data di scadenza/termine minimo di conservazione è rimessa alla responsabilità dell’operato- re ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. f) del regolamento e della normativa Ue contenuta nel pacchetto igiene. Per quanto riguarda l’abrogazione del Dlgs 109/1992, il decreto precisa che il richiamo agli articoli 13, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 109/92, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito alle norme contenute nei corrispondenti articoli del decreto. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo economico (Mise), con nota informativa prot. n. 133330 del 9 aprile 2018 ( 9 ) , ha fornito taluni chiarimenti in ordine all’abrogazione degli articoli dal 19 al 28 del Dlgs 109/1992, che recano interventi su discipline settoriali. In particolare il Ministero precisa che la loro abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni medio tempore apportate dallo stesso Dlgs n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge, (…)”. In altri termini, il Mise ha evidenziato che l’abrogazione del Dlgs n. 109/92 non ha comportato anche l’abrogazione delle modifiche apportate ad altre discipline settoriali dagli articoli da 19 a 28 del medesimo decreto legislativo. In allegato alla nota informativa precitata è riportata una tabella di concordanza tra gli articoli del Dlgs n. 109/92 e le relative norme di settore a suo tempo oggetto di modifica. In particolare, come dai chiarimenti così forniti dal Mise, devono ritenersi in vigore le modifiche apportate dai seguenti articoli del Dlgs n. 109/92 ed inserite nelle rispettive disposizioni: - articolo 20 che sostituisce l’art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, relativo all’obbligo di porre in vendita preconfe- zionato il burro destinato al consumo diretto; - articolo 22, comma 3 che ha modificato il primo comma dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, relativo al contenuto in acqua del pane; - articolo 23, comma 1, che ha sostituito l’art. 1 del Dl 11 aprile 1986, n. 98 ( 10 ) , convertito con modificazioni dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata; - articolo 26, comma 1, che ha sostituito l’art. 7 ( 11 ) della legge 27 gennaio 1968, n. 35, relativo all’obbligo di porre in vendita gli oli di semi commestibili destinati al consumatore esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. L’Icqrf rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Note ( 1 ) Con la clausola del mutuo riconoscimento viene stabilito che le disposizioni del Titolo III non si applicano ai prodotti fabbricati o com- mercializzati negli altri Stati membri Ue o in Turchia, o fabbricati negli Stati Efta-See (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). ( 2 ) Ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta si rinvia alla circolare prot. n. 170164 del 30 settembre 2014 del Mise. ( 3 ) Reg. di esecuzione (Ue) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di prove- nienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. ( 4 ) Articolo 2 dell’Allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/Ce), pubblicata in GuUe n. L 124/36 del 20/05/2003. ( 5 ) Note operative sull’applicazione della diffida e formulari sono messi dall’Icqrf a disposizione di tutte le autorità di controllo alla pagina web https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7926. Si ricorda che per l’applicazione della diffida sono necessari i seguenti presupposti: violazione accertata per la prima volta, illecito sanabile con un’opera successiva di regolarizzazione, irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria. ( 6 ) Articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. ( 7 ) Il comma 4 dell’art. 10 bis del Dlgs 109/92 prevedeva che all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo cessava di avere effi- cacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte. ( 8 ) Dl 24 giugno 2004, n. 157 convertito con modificazioni dalla L 3 agosto 2004, n. 204. La data di scadenza del “latte fresco pastorizza- to” e del “latte fresco pastorizzato di alta qualità” è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine “fresco” nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico. ( 9 ) Pubblicata nel sito istituzionale Mise, scaricabile al link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/2018-04-06-Circolare-su-abrogazioni-art-30.pdf. ( 10 ) Il comma 3, dell’art. 1, è stato ulteriormente modificato dal Dlgs 23 giugno 2003, n. 181 ( 11 ) In vigore solo il comma 1 In primo pia o

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