L'Informatore

65 Ambiente Ambiente - Politiche energetiche giugno 2018 Nella richiesta di parere il Ministero espone che: - sono pervenute richieste di chiarimenti da privati cittadini, dalle associazioni di categoria, dal Ministero dello Sviluppo econo- mico, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla recente disciplina contenuta nell’articolo 226- ter del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, frutto dell’entrata in vigore dell’art. 9- bis del Dl 20 giugno 2017 n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123; - il citato articolo 9-bis è stato introdotto quale disciplina volta alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale legge- ro, allo scopo di attuare la direttiva (Ue) 2015/720; - detta norma, tra l’altro, dispone che: “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gra- tuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei pro- dotti imballati per il loro tramite”; - i quesiti pervenuti al Ministero istante sono finalizzati, in particolare, a sapere se, e a quali condizioni, il consumatore possa utilizzare borse o contenitori di qualsiasi natura già in suo possesso, in particolare in riferimento agli shoppers, usualmente utilizzati negli esercizi commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da acquistare quali frutta e verdura, i quali, a seguito della nuova disposizione, non possono più essere ceduti a titolo gratuito; - il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare del 7 dicembre 2017, ha fornito risposta a una richiesta di parere formu- lato da Federdistribuzione, Ancc Coop e Ancr Conad, in merito all’obbligo di commercializzazione delle borse in plastica ultraleggere, rilevando che gli shoppers in discorso, allo stato, vengono utilizzati negli esercizi commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da acquistare o forniti dagli addetti alla vendita di alimenti freschi e sfusi, con l’evidente finalità di preservarne l’integrità, la freschezza e la qualità. La stessa circolare ammette, inoltre, la possibilità per la clientela, nei reparti di vendita di alimenti organizzati a libero servizio, di utilizzare gli shoppers in discorso già in suo possesso, salvo diverso avviso del Ministero della Salute; - il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con circolare 4 gennaio 2018, prot. n. 130, ha evidenziato che qualunque pratica volta a ridurre l’utilizzo di nuove borse di plastica risulta essere indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali. Tuttavia, ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell’articolo 226- ter spetti al Ministero della Salute; - il segretario generale del Ministero della Salute si è già espresso nel senso di consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a veni- re a contatto con gli alimenti. In particolare, tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela; Ciò premesso, il Ministero della Salute indirizza a questo Consiglio i seguenti quesiti: a) se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli ali- menti; b) in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali. 2. Inquadramento delle questioni oggetto della richiesta di parere La risposta ai quesiti proposti implica la valutazione ed il contemperamento di due interessi tra loro in potenziale con- flitto, e precisamente: a) l’interesse ambientale alla riduzione dell’utilizzo delle borse in plastica, di cui è espressione il già cita- to articolo 9- bis del Dl 20 giugno 2017 n. 91, che nella sua più ampia attuazione giustificherebbe ogni misura atta ad incenti- varne il riciclo e ad impedirne la diffusione; b) l’interesse alla tutela della sicurezza e dell’igiene degli alimenti venduti sfusi negli esercizi commerciali, che comporta la necessaria conformità alle specifiche norme di settore degli involucri utilizzati all’in- terno degli esercizi commerciali per il confezionamento dei freschi e della frutta e verdura; conformità che, giova sin da ora anticipare, deve essere garantita dall’esercizio commerciale stesso. Per tentarne la ricomposizione, in via preliminare, è utile ricordare le norme principali che disciplinano i due diversi ambiti innanzi delineati. Quanto al profilo sub a), giova richiamare il quadro normativo all’interno del quale si colloca l’articolo 226- ter del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’art. 9- bis del d. l. 20 giugno 2017. n. 91, che si pone come misura attuativa della diret- tiva (Ue) 2015/720.

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