L'Informatore

Ambiente - Politiche energetiche 64 Ambiente giugno 2018 Di seguito i due quesiti: 1. se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli ali- menti; 2. in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali. Il parere del Consiglio di Stato risponde positivamente a entrambe le domande sancendo la possibilità per i consuma- tori di utilizzare il contenitore (purché nuovo e integro) che hanno portato da casa o hanno acquistato autonomamente fuori dal negozio. Nel parere si legge, infatti, che “fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza e igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio, come frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi, dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli ali- menti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente”. Le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali “devono” essere compravendute dato che la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere. In conclusione - in quanto beni autonomamente commerciabili - non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere. Laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, potrà utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti, solo se idonei a preservare l’integrità della merce e rispon- denti alle caratteristiche di legge. Il criterio generale è che tali sacchetti devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche. Non sembra possibile per il titolare dell’esercizio commerciale vietare tale facoltà; grava comunque un obbligo di con- trollo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all’interno del punto vendita, e anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare; il titolare dell’esercizio commerciale, in quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti. Per completezza di informazione si allega il testo integrale del parere del Consiglio di Stato. PARERE del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2018. Ministero della Salute - Ufficio legislativo. Quesiti in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall’art. 226- ter del Dlgs 3 aprile 2006, n.152. Vista la relazione del 16 febbraio 2018 con la quale il Ministero della Salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giordano Lamberti. 1. Premessa Nella relazione del 16 febbraio 2018, il Ministero della Salute ha rivolto a questo Consiglio un quesito in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, intro- dotte dall’art. 226- ter del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

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