L'Informatore

giugno 2018 COMUNICAZIONE del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Tale documento deve contenere le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all’in- tervento della Cig, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta (art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006, n. 198). A partire dal biennio 2016-2017, il rapporto dovrà essere trasmesso telematicamente attraverso l’apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Dm 3 maggio 2018). In considerazione dell’imple- mentazione del sistema informatico, per il biennio 2016-2017, la scadenza per l’invio è posticipata dal 30 aprile al 30 giugno 2018. Per l’invio sarà necessario collegarsi al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accedendo tramite Spid, oppure, con le credenziali di Cliclavoro. Nelle regioni dove sono già previste apposite procedure telematiche per effettuare l’adempimento, restano valide, per il biennio 2016-2017, anche le modalità e le scadenze in essere e i dati raccolti saranno successivamente recuperati per consentire il monitoraggio completo a livello nazionale. La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Iil competente – comporta l’applica- zione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Al link http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/rapporto-periodico-situazione-personale/Pagine/default.aspx si può scaricare la guida alla compilazione del rapporto. Fondo di integrazione salariale (Fis) e innalzamento del tetto aziendale La legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato l’articolo 29, comma 4, del Dlgs n. 148/2015 innalzando, da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, il limite massimo in base al quale cia- scun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (Fis). Al riguardo, l’Inps, con messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, precisa che, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. MESSAGGIO Inps n. 1403 del 29-3-2018. Fondo di integrazione salariale (Fis). Prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà; stabilizzazione del tetto aziendale; chiarimenti sulla circolare n. 176 del 9/9/2016 e n. 170 del 15/11/2017. Sindacale / Sicurezza sul lavoro 2 Leggi decreti circolari

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=