L'Informatore Gennaio 2018

Legale Leggi e provvedimenti gennaio 2018 99 Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue. In via preliminare, richiama l’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 147 del 2012, con il quale è stata riformulata l’alinea del comma 6, dell’articolo 71, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, sopprimendo, tra le modifiche apportate, la locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”. Per effetto di tale soppressione, pertanto, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 del citato articolo 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministra- zione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Con riferimento, altresì, all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) e h), del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 ago- sto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti. Per effetto di quanto esposto, la scrivente ha avuto modo di ritenere che i titolari di asili nido privati che somministra- no pasti e bevande ai soli bambini assistiti possano essere esonerati dall’obbligo del possesso dei requisiti professionali. Stante quanto sopra, con riferimento alla richiesta di conoscere se un soggetto titolare di asilo nido privato con pre- parazione e somministrazione di pasti possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di un’attività commerciale al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, si precisa che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce tale possesso a chi ha “(…) esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (…)”. Al riguardo, la scrivente Direzione generale ha già avuto modo di esprimersi con nota n. 136797 del 14-6-2012, sostenendo di non poter considerare come impresa esercente l’attività nel settore alimentare o nel settore della sommini- strazione di alimenti e bevande la gestione di comunità residenziali (case di riposo per anziani) anche se nel centro cottura delle stesse vengono prodotti e somministrati i pasti degli anziani. Trattandosi, pertanto, nel caso in questione, di situazione analoga, ovvero non potendosi considerare un asilo nido privato alla stregua di un’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, anche se all’interno vengono preparati e somministrati pasti agli assistiti, la scrivente ritiene di non poter considerare il sog- getto in discorso in possesso del requisito professionale richiesto. RISOLUZIONE del Ministero dello Sviluppo economico n. 0365359 del 7 settembre 2017. Attività di “ escape room ”. Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 11309 del 25-7-2017, con la quale il Ministero dell’Intemo fornisce chiarimenti in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludi- co-ricreative denominate “ escape room ”, stante i diversi quesiti al riguardo pervenuti alla scrivente Direzione generale. In particolare, nei medesimi si evidenzia che alcuni Suap equiparano le attività in esame alle sale giochi applicando, quindi, l’articolo 86 del Tulps, mentre altri le riconducono alle attività di un locale di pubblico spettacolo con conseguente applicazione degli articoli 68 e 80 Tulps e pertanto non assoggettabili alle norme che riguardano i pubblici esercizi. Non trovando rilevanza nelle disposizioni di propria competenza, stante il carattere esclusivamente ludico dell’attivi- tà in questione, la scrivente Direzione generale ha provveduto a inoltrare i medesimi quesiti al Ministero dell’Interno con la nota n. 279361 del 6-7-2017, il quale, con la nota in premessa citata, ha precisato quanto segue. “Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con cui viene chiesto il parere di quest’Ufficio in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludico-ricreative, di recente e crescente diffusione, denominate “escape room”, nel senso della loro riconducibilità al regime delle sale da gioco ovvero a quello dei locali di pubblico spettacolo. Al riguardo, sulla base di quanto si è potuto apprendere in merito alle modalità del gioco, deve escludersi la sua riconducibilità ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico. Infatti, i luoghi in cui l’attività in questione viene praticata sembrano privi del requisito della pubblicità, ossia dell’a- pertura ad un numero indistinto di spettatori o di giocatori, che costituisce elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell’art. 86 del Tulps.

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