L'Informatore Gennaio 2018

Legale 100 Leggi e provvedimenti gennaio 2018 Segnalazione diffusione bollettino Si segnala che sta circolando un bollettino postale intestato a Imprendo Italia, dell’importo di euro 309,78, inerente una proposta di iscrizione alla piattaforma web “elencoimpreseitaliane.it” . Si evidenzia che l’adesione alla suddetta proposta è meramente facoltativa, ha finalità esclusivamente commerciale e non proviene da alcun ente camerale o amministrazione pubblica. Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato bollettino, che per opportuna conoscenza si allega alla presente, a valutarne attentamente il contenuto, prima di effettuare un eventuale pagamento. D’altra parte, le tipologie di gioco pubblico lecito sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell’amministrazione finanziaria (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, ora, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Può aggiungersi, per completezza, che l’art. 1 del Dlgs n. 496/ 1948 prevede la riserva a favore dello Stato, e per esso all’amministrazione finanziaria, dell’organizzazione ed esercizio “di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”. Pertanto ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all’ipotesi che il gioco in parola, ove abbia tali elementi, rientri nel campo della riserva statale e, quindi, sia soggetto alla relativa autorizzazione. Quanto alla disciplina dei locali di pubblico spettacolo, si rammenta che, anche in tal caso, requisiti indefettibile per poter ricondurre al relativo regime una qualche attività è che essa abbia finalità di intrattenimento per un pubblico indistinto e, perciò, che si svolga in un locale, in un impianto o in un’area pubblica o aperta all’accesso di un numero più o meno pre- vedibile e predeterminabile di spettatori. Perciò ove manchino spazi o attrezzature per il pubblico, ma al gioco siano ammessi solo i partecipanti, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia. Pertanto, la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 Tulps e corrispondenti del suo regolamento di esecuzione sarebbe applicabile solo nell’ipotesi che l’attività ludica in questione fosse proprio diretta all’intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico. Mancando anche tale elemento, l’attività semplicemente non è soggetta a regime di Ps”. Fermo quanto sopra, si fa riserva di ulteriori precisazioni ove pervengano le valutazioni richieste al Ministero dell’E- conomia e delle Finanze. Varie gennaio 2018 Legale

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