L'Informatore Gennaio 2018

gennaio 2018 pazione, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali è necessario fornire riferi- menti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete agli operatori dell’Istituto. A queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono, si riferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabili pertanto sia all’indennità di disoccupazione Naspi, sia ai residui casi di Aspi o mini Aspi ancora in corso. La considerazione di regola adottata nell’impostazione seguita è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo a una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trovi applica- zione la disciplina di cui agli artt. 9 e 10 del Dlgs n. 22 del 2015 rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzio- ne dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’im- porto della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoc- cupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccu- pazione che, al contrario, possono comunque contare su altro gettito. 1. Compatibilità dell'indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica L’art. 50, comma 1 lett. c), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente. L’art. 67, lett. m), del Tuir qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità Naspi titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme per- cepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlati- va remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi e il bene- ficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’Inps comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni. Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità Naspi titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da ricono- scere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione Dis-Coll, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involon- taria ai sensi dell’art. 7 della legge n. 81 del 2017 - trova applicazione la disciplina di cui all’art. 9 del Dlgs n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di Naspi se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero. Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità Naspi e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’Inps comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi. 2. Compatibilità dell'indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali Il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse. In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazio- ni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun pre- 3 Leggi decreti circolari Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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