L'Informatore Gennaio 2018

gennaio 2018 Sindacale / Sicurezza sul lavoro 2 Leggi decreti circolari CIRCOLARE Inps n. 174 del 23/11/2017. Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Precisazioni in ordi- ne alla compatibilità delle indennità di disoccupazione Naspi, Aspi e mini Aspi con alcune tipologie di attività lavo- rativa e con alcune tipologie di reddito. Rilevanza dell’iscrizione ad albi professionali e della presenza di partita Iva attiva. Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità. Sommario Indice: Premessa e quadro normativo. 1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica 2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali 3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professioni- sti iscritti a specifiche casse 4. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario 4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società 4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali 4.b.1. Premessa 4.b.2 Soci di società di persone (snc e sas) 4.b.3 Soci di società di capitali 5. Effetti dell’iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita Iva sulla indennità di disoccupazione 6. Implementazioni procedurali 7. Incentivo all’autoimprenditorialità 7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto 7.b. Adempimenti del richiedente Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la Naspi, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n.94 e n.142 del 2015. Sono inoltre contenute precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità. Premessa e quadro normativo L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di Naspi conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. In particolare, l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della perce- zione della Naspi o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10 disciplina il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La circolare Inps n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative confermando, in relazione al conco- mitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto all’indennità di disoccupazione Aspi secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’inden- nità Naspi. La circolare Inps n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal Dl n. 25 del 2017 convertito dalla L 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive. Si deve osservare tuttavia che, da quando è stata introdotta in maniera più significativa rispetto al passato - in partico- lare con la legge n. 92 del 2012 - la possibilità di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccu-

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