L'Informatore febbraio 2018

Legale Leggi e provvedimenti febbraio 2018 101 Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n. 7674 del 6 dicembre 2017. decreta Articolo 1 1. È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00; c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo; f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 31 marzo; g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 2 aprile; h) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 3 aprile; i) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; j) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 30 giugno; m)dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 7 luglio; n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 14 luglio; o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 21 luglio; p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio; q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 luglio; r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto; s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 4 agosto; t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 agosto; u) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 agosto; w) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 agosto; x) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; y) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre; z) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre; aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo tratto- re, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del tratto- re, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circola- zione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=