L'Informatore

117 Normativa nazionale dicembre 2018 Commercio estero Cessioni intracomunitarie Conta la partita Iva rilasciata dal Paese di destinazione In caso di lavorazioni in altri paesi, la cessione intracomunitaria si considera comunque effettuata nei confronti della partita Iva del committente rilasciata dal paese di destinazione del bene e non invece nei confronti della partita Iva (del medesimo committente) rilasciata dal paese della lavorazione. È quanto afferma il principio di diritto n. 10 pubblicato lo scorso 2 novembre dall’Agenzia delle Entrate. La nuova prassi estende i chiarimenti resi con la circolare n. 13/1994 (par. 16.4 caso 2a) in relazione alle cessioni intracomunitarie in cui i beni, prima di essere trasferiti al cessionario, subiscono delle lavorazioni (art. 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993). Nello specifico, la richiamata circolare prevede il caso in cui un operatore nazionale (IT) cede materie prime a soggetto greco (EL) con consegna per conto di quest’ultimo, per la successiva lavorazione, a soggetto portoghe- se (PT), il quale al termine della lavorazione ne cura l’invio in Grecia al committente greco (EL), qualificando tale opera- zione come cessione intracomunitaria da operatore italiano (IT) a operatore greco (EL). Con il nuovo principio di diritto, è precisato che tali chiarimenti devono essere applicati anche nel caso in cui il committente sia identificato, oltre che nel paese ove è stabilito (paese di destinazione del bene lavorato), nel paese dove viene effettuata la lavorazione da parte del terzista (su incarico del committente stesso). “Il cedente italiano – si legge nel principio di diritto - effettua una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del Dl n. 331/1993 nei confronti della partita Iva del committente rilasciata dal paese di desti- nazione del bene e non invece nei confronti della partita Iva (del committente) rilasciata dal paese della lavorazione”. “Tale impostazione – concludono dalle Entrate - è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destina- zione finale il paese di stabilimento del committente e non il paese dove viene effettuata la lavorazione (dove transitano solo temporaneamente) e, dall’altro lato la proprietà dei predetti beni viene trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene”. PRINCIPIO di diritto n. 10. Articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl 331 del 1993 – Cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso da quello di destinazione. La circolare n. 13 del 1994 (par. 16.4 caso 2a), con riferimento alle cessioni intracomunitarie in cui i beni, prima di essere trasferiti al cessionario, subiscono delle lavorazioni (articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl 331 del 1993), prevede il caso in cui un operatore nazionale (IT) cede materie prime a soggetto greco (EL) con consegna per conto di quest’ulti- mo, per la successiva lavorazione, a soggetto portoghese (PT), il quale al termine della lavorazione ne cura l’invio in Grecia al committente greco (EL). Il documento di prassi qualifica l’operazione in commento come cessione intracomuni- taria da operatore italiano (IT) a operatore greco (EL). Si ritiene che i chiarimenti previsti nella citata circolare n. 13 del 1994 (richiamati anche nella circolare del 10 giu- gno 1998 n. 145) valgano anche nel caso in cui il committente sia identificato, oltre che nel paese ove è stabilito (paese di destinazione del bene lavorato), nel paese dove viene effettuata la lavorazione da parte del terzista (su incarico del com- mittente stesso). Pertanto, il cedente italiano effettua una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lett. a) del Dl n. 331 del 1993 nei confronti della partita Iva del committente rilasciata dal paese di destinazione del bene e non invece nei confronti della partita Iva (del committente) rilasciata dal paese della lavorazione. Tale impostazione è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente e non il paese dove viene effettuata la lavorazione (dove transitano solo temporaneamente) e, dall’altro lato la proprietà dei predetti beni viene trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.

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