L'Informatore

116 In primo piano dicembre 2018 Commercio estero A livello indicativo sono servizi elettronici: • la fornitura di siti web e web-hosting; la gestione a distanza di programmi e attrezzature; • la fornitura di software e il relativo aggiornamento; • la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; • la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; • la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza; • la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; • le offerte forfetarie di servizi internet (Internet service packages) nelle quali la componente delle telecomunicazioni è accessoria o subordinata, comprendenti, oltre al semplice accesso alla rete, altri elementi quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, ecc. Le novità hanno come unico obiettivo quello di semplificare e ridurre l’onere gravante sulle imprese stabilite in uno stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri stati membri. L’Unione europea ha valutato quindi opportu- no introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell’Iva nello stato di residenza del prestatore-azienda. Dal 1° gennaio 2019 verrà introdotta una soglia di 10 mila euro annui al di sotto della quale gli operatori che pre- stano servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” potranno appli- care l’Iva nello stato membro in cui sono stabiliti, evitando gli adempimenti oggi in vigore. Normativa attuale L’attuale normativa con riferimento ai servizi elettronici-commercio elettronico diretto resi nei confronti di privati consumatori residenti in altro paese Ue, impone l’applicazione dell’Iva del paese ove è ubicato il consumatore/utilizzatore privato finale. Questo impone agli operatori Ue o extra Ue con clienti privati nel mercato europeo di dotarsi di partita Iva in cia- scun paese o aderire al cosiddetto sistema Moss (mini one stop shop). L’opzione per il Moss consente alle aziende di non doversi identificare in tutti gli stati membri in cui sono domiciliati i clienti, registrandosi, invece, presso un’unica autorità, coincidente con quella di propria identificazione fiscale, la quale costituirà il punto di riferimento per tutti gli adempimenti Iva. Novità e semplificazioni fiscali 2019 Le semplificazioni fiscali in vigore dal 2019 permetteranno alle aziende che prestano servizi per importi sotto la soglia annuale di euro 10 mila di fatturare applicando l’Iva nazionale. Inoltre, dal 2019 la disciplina del Moss sarà estesa ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se non sono stabiliti nella Ue, ma registrati ai fini Iva in un paese membro. Sempre per sistema Moss il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale sarà differito dal giorno 20 al giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le regole di fatturazione seguiranno quelle del paese in cui si è ubicati.

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