L'Informatore

Legale 96 Leggi e provvedimenti apr i le 2018 La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla legge in commento, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-quarter del Codice privacy (da 10.000 euro a 120.000 euro). È, inoltre, previsto che in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autoriz- zazione all’esercizio dell’attività. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della legge in esame anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche. Per gli operatori che utilizzano sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche sussiste l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedente- mente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste. Con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico verranno dettati dei criteri generali per l’ag- giornamento periodico delle tariffe di accesso al Registro, al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione da parte degli operatori. È, inoltre, vietato (comma 14) l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-bis, del Codice privacy (da 10.000 euro a 120.000 euro). Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, saranno apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le moda- lità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e sarà altresì disposta l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della ridetta legge. Disposizioni in materia di call center (articolo 2) L’articolo in commento prevede che tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazio- nali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiaman- te e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice privacy, ossia il diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven- dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. A tal fine, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, individuare due codici o prefissi specifici atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Infine, la disposizione in commento prevede che gli operatori esercenti l’attività di call center provvedono ad ade- guare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di asse- gnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oppure presentano l’identità della linea a cui possono essere contattati. In caso di violazione l’Autorità applicherà le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 2 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Entrata in vigore La legge in esame è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5. Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposi- zioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. Articolo 1 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

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