L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti apr i le 2018 95 DISCIPLINA DEL COMMERCIO Telemarketing - Nuove disposizioni in materia di registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato - Legge n. 5 del 2018 Sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 è stata pubblicata la legge n. 5/2018 recante le nuove norme in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. È opportuno, pertanto, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse. Disposizioni in materia di registro delle opposizioni (articolo 1) Innanzitutto, occorre rammentare che l’articolo 130, comma 3 bis, del Codice privacy (Dlgs n. 196/2003) consente, in via generale, il trattamento mediante l’impiego del telefono o della posta cartacea dei dati personali presenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto dell’interessato di opposizione mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali indicati nei citati elenchi, in un registro pubblico delle opposizioni. In tale ambito, interviene, dunque, la legge in commento con le nuove disposizioni. È, infatti, previsto che possono iscriversi, su richiesta, al registro delle opposizioni tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, fissi e mobili, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La legge precisa che comunque nel registro sono inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati (di cui all’art. 2, comma 2, Dpr n. 178/2010) che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro. Gli interessati iscritti al registro, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati, possono in qua- lunque momento revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricer- che di mercato o di comunicazione commerciale. Con l’iscrizione al registro - specifica la legge in commento (comma 5) - si intendono revocati tutti i consensi prece- dentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di ven- dita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesi- me finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi preceden- temente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Viene, inoltre, riconosciuta la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato, ai titola- ri da questo indicati, successivamente all’iscrizione nel registro. Sempre le disposizioni in commento (comma 7) vietano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, con qualsiasi forma o mezzo, da parte del titolare del trattamento per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento. In caso di ces- sione a terzi dei dati relativi alle numerazioni telefoniche (ad esempio nei casi di consensi successivi), il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8). La violazione dei divieti (di cui al comma 7) di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione dei dati personali degli interessati iscritti al registro è soggetta all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 162 comma 2 bis, del Codice privacy (da 10.000 euro a 120.000 euro), fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 167 del medesimo Codice di illecito penale.

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