L'Informatore

77 Ambiente Ambiente - Politiche energetiche apr i le 2018 - individuato gli indennizzi automatici da riconoscere al cliente nel caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti per l’effettuazione delle prestazioni; - definito le regole per presentare reclami di 1° istanza; - definito le procedure per rateizzare i pagamenti in caso di importi anomali (conguagli). Con deliberazione 218/2016/R/idr e il relativo allegato A: l’Autorità ha disciplinato la misura d’utenza, prevedendo, tra gli altri, specifici obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, al fine di assicurare la diffusione, l’adegua- tezza e il buon funzionamento dei dispositivi di misura del consumo del cliente. Con delibera 55/2018/E/idr, l’Autorità di regolazione ha definito la disciplina transitoria in vigore dal 1° luglio 2018 sino al 30 giugno 2019 per l’estensione al settore idrico del sistema di tutele per i consumatori e per la risoluzione extragiudiziale delle controversie già attive nei settori dell’energia elettrica e del gas. In particolare, quest’ultimo provvedimento approva la disciplina transitoria relativa alle procedure volontarie di risolu- zione extragiudiziale delle controversie tra utenti idrici e gestori (Allegato A) ed il regolamento relativo alle attività svolte dallo sportello con riferimento al trattamento dei reclami di seconda istanza degli utenti idrici (allegato B). In sintesi, è possibile, dal 1° marzo 2018 (e fino al 30 giugno 2019) inviare reclami di seconda istanza allo sportello per il consumatore energia e ambiente (www.sportelloperilconsumatore.it) al fine di avere una risposta su una controversia in corso con il gestore che non ha avuto un riscontro positivo. In aggiunta, con efficacia dal 1° luglio 2018 (e fino al 30 giugno 2019) l’Arera ha previsto l’estensione del servizio di conciliazione gratuito (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) - ora riservato ai soli settori dell’energia elettrica e gas. Il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra un utente idrico e il suo gestore sarà volontario sia per le tematiche relative agli aspetti regolati dall’Autorità, sia per tutte le altre tematiche d’interesse per il cliente del servizio idrico integrato (Sii) con l’esclusione di quelle: - non rientranti nell’ambito di applicazione del Testo integrato di conciliazione (Tico); - attinenti alla qualità dell’acqua. Infine, si evidenzia che la delibera 55/2018/E/idr prevede la convocazione di tavoli tecnici finalizzati ad approfondire le modalità di trasformazione degli organismi di conciliazione attualmente operativi a livello locale - diversi dalle conciliazioni paritetiche - in organismi Adr di cui al Codice del consumo. Iscrizione obbligatoria Anagrafe carburanti Dal 24 agosto 2018 i distributori stradali e autostradali hanno l’obbligo di iscriversi all’Anagrafe carburanti. Il Ministero dello Sviluppo economico (in sigla Mise) ha diffuso sul proprio sito un comunicato in tema di obbligo di iscrizione all’anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Infatti il suddetto obbligo - di cui all’art. 1 comma 100 della legge n. 124/2017 - è stato prorogato fino alla data del 24 agosto 2018 dall’art. 1, comma 1132, lett. a) n. 1) L n. 205/2017. In vista dell’adempimento, il Mise ha ritenuto opportuno intervenire per chiarire le modalità da seguire per iscriversi all’anagrafe degli impianti e per l’invio della contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da indirizzare a: Mise, regione competente, amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio, ufficio dell’A- genzia delle Dogane e dei monopoli. L’iscrizione e l’invio dei documenti dovranno avvenire esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica del Mise, attualmente in corso di predisposizione, senza necessità di inviare nulla agli altri enti sopra richiamati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

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