Ambiente - Politiche energetiche
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Ambiente
set tembre 2016
Politiche energetich
Diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica o gas
Deliberazione 302/2016
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha pubblicato la delibera 302/2016 che, in attuazione della
direttiva europea 2009/72/Ce e 2009/73/Ce, riduce a tre settimane le tempistiche per cambiare il fornitore di energia.
Il provvedimento si applica obbligatoriamente, a partire dal 1° gennaio 2017, ai seguenti contratti:
• elettricità: utenze domestiche e utenze non domestiche alimentate in bassa tensione;
• gas: utenze domestiche e non domestiche, purché limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a
200.000 Smc
Per effetto di tale delibera - e congiuntamente a quelle inerenti le procedure di attivazione di un contratto (cosiddetto
switching) definite dalla disciplina di cui alle deliberazioni 258/2015/R/com e 487/2015/R/eel - a seguito della firma di un
nuovo contratto di fornitura nei primi giorni del mese N si potrà passare con il nuovo fornitore a partire dal 1° giorno del mese
N+1.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede che il cliente finale possa esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore,
in qualsiasi momento, rilasciando al nuovo fornitore
(
1
)
apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal con-
tratto col venditore uscente.
Pertanto, affinché si possa perfezionare il recesso da un contratto, il venditore uscente dovrà ricevere la relativa
comunicazione, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
Il modulo per il recesso dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
• il Pod/Pdr identificativo del punto di prelievo;
• i dati identificativi del cliente finale;
• la data di cambio venditore;
• i dati identificativi della controparte commerciale.
È importante compilare il campo “la data di cambio venditore” se si vuole che venga rispettata la tempistica del
recesso.
Con la nuova delibera, che abroga la precedente delibera n. 144/07, l'Autorità ha puntualizzato, su esplicita richiesta
di Confcommercio, che il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura, e che eventuali clau-
sole in tal senso si considerano non apposte.
Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della
fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. In questo caso,
il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale. Anche il venditore, operante nel libero mercato e qualora previsto nel
contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi. Il diritto di recesso deve
essere manifestato dal venditore in forma scritta.
Nota
(1
)
Ciò sta a significare che il recesso è gestito obbligatoriamente dal fornitore entrante nell'ambito della modulistica connessa con la stipula
del nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica e gas.