ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Inidoneità lavorativa e recesso
CASSAZIONE sez. lav. 12 febbraio 2014, n. 3224 (da Dir.&Prat. Lav. n. 24/15, pag. 1550).
L’impossibilità di utilizzazione del
lavoratore per inidoneità lavorativa, da valutarsi in relazione a mansioni equivalenti, deve essere provata dal datore di
lavoro, rappresentando uno degli elementi che costituiscono il presupposto di fatto e il requisito giuridico per la legit-
timità del recesso datoriale. Tuttavia, al datore di lavoro non può chiedersi all’uopo una prova assoluta e inconfutabi-
le e la possibilità di diverso impiego del dipendente può emergere solo nel contraddittorio con le parti.
Licenziamento collettivo
CASSAZIONE sez. lav. 3 febbraio 2014, n. 2298 (da Dir.&Prat. Lav. n. 19/15, pag. 1256).
La comunicazione di cui all’art. 4,
comma 9, legge n. 223 del 1991, nella parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di indicare puntualmente le modalità
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessa-
ti, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione di collocamen-
to in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la trasmissione dell’elenco
dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predi-
sposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, in quanto necessario controllare se
tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare, nonché, qualora i
dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valuta-
zione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare.
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marzo 2016
Giurisprudenza
Sindacale / Sicurezza sul lavoro