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DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Estetisti

Pubblicato il nuovo regolamento regionale sulla disciplina dell’attività

La Giunta regionale lombarda ha approvato il regolamento 22 marzo 2016, n. 5 che disciplina l’attività di estetista ed in

particolare:

- i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività;

- l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni e agli altri enti preposti per consentire l’avvio, lo svolgimento, la

modifica e la cessazione dell’attività;

- la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori in attività alla data di entrata in vigore del regolamento.

REGOLAMENTO regionale 22 marzo 2016 - n. 5.

Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21 bis della Lr

73/89.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina

istituzionale dell’artigianato lombardo» e nel rispetto dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 «Disposizioni

in materia di artigianato e commercio e attuazione della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 e 2 febbraio 2010, n.

6» e delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

a) i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di estetista;

b) l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l’avvio, lo svolgimento,

la modifica e la cessazione dell’attività di estetista;

c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori estetisti in attività alla data di entrata in vigore del presente regola-

mento.

Articolo 2

Definizione

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge 1/90, l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti

eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di

migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presen-

ti.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 1 della l. 1/1990, sono escluse dall’attività di estetista le presta-

zioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

3. L’attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui

all’elenco allegato alla L 1/1990, nonché mediante l’applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.

4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di

settore.

5. Le imprese artigiane esercenti l’attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti

cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso,

purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (Ce) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Legale

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Leggi e provvedimenti

maggio 2016