Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
maggio 2016
Giu isprudenza
COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Stress da lavoro
CASSAZIONE sez. lav. 8 maggio 2014, n. 9945 (da Dir.&Prat. Lav. n. 30/15, pag. 1845).
L’articolo 2087cc non configura
una responsabilità oggettiva e, pertanto, spetta al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa
espletata, un danno alla salute, provare l’esistenza di siffatto danno, come pure la nocività dell’ambiente o delle con-
dizioni di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. A fronte di tale prova, il datore di lavoro dovrà, invece, dimostrare
di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è
ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamento per giusta causa
CASSAZIONE sez. lav. 9 aprile 2014, n. 8367 (da Dir.&Prat. Lav. n. 26/15, pag. 1637).
La giusta causa di licenziamento
deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, dell’elemento fidu-
ciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata
oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo inter-
nazionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiducia-
rio, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione
disciplinare; a tal fine, quale comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di
lavoro, può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della prestazione
lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete in cui essa si manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessaria-
mente di ordine economico, agli scopi aziendali (nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto integrante una giu-
sta causa di recesso l’invio, da parte di un lavoratore apicale, di una lettera, inerente esclusivamente rapporto di lavo-
ro, alla Procura della Repubblica).