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Legale

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Leggi e provvedimenti

apr i le 2016

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Depenalizzazione e abrogazione di reati

Decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio

2016, aventi ad oggetto la depenalizzazione ed abrogazione di reati, nonché l’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie

civili, in attuazione dell'articolo 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Entrambi i provvedimenti sono entrati in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016.

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI

CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI (DLGS N. 7/2016)

Il provvedimento si compone di due capi. Nel primo è disposta l'abrogazione espressa di alcune specifiche fattispecie

di reato previste dal codice penale (tra cui la falsità in scrittura privata e la falsità in foglio firmato in bianco) e le conseguenti

modifiche delle norme ad esse connesse.

Nel secondo è, invece, prevista, relativamente alle condotte depenalizzate, sanzioni pecuniarie civili applicabili solo in

caso di dolo, che si aggiungono al diritto al risarcimento del danno.

Al riguardo, l'art. 4 del Dlgs n. 7/2016 suddivide gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie in due gruppi distinti in base

alla gravità della sanzione e precisamente nel primo sono ricomprese le condotte assoggettate ad una sanzione pecuniaria

da € 100 a € 8.000, mentre nel secondo gruppo rientrano le condotte assoggettate ad una sanzione più elevata, da € 200

a € 12.000 (tra cui quelle in materia di falsità in scritture private e quelle relative agli abusi su un foglio firmato in bianco,

anche quando riguardano documenti informatici).

L'art. 5 del decreto, inoltre, individua i seguenti criteri oggettivi cui deve attenersi il giudice per determinare l'importo

delle sanzioni suddette:

• gravità della violazione;

• reiterazione dell'illecito;

• arricchimento del soggetto responsabile;

• opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;

• personalità dell’agente;

• condizioni economiche dell'agente.

La reiterazione, ai sensi dell’articolo 6, si verifica nel caso in cui l’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia

compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione sottoposta a sanzione

pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Al riguardo, la suddetta disposizione precisa che si considerano della stessa indole le violazioni della medesima

disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta,

presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Con riferimento al procedimento viene attribuita la competenza per l’applicazione delle sanzioni allo stesso giudice

competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno, nel caso in cui accolga la domanda risarcitoria proposta dalla

persona offesa.

In proposito, si evidenzia che il provento della sanzione è devoluto a favore della Cassa delle ammende e non alla

persona offesa.