Tributario
l'istituto della "remissione in bonis" è utilizzabile anche nel caso in cui il contribuente od il tecnico incaricato abbia annulla-
to la trasmissione della scheda informativa (circostanza che determina la non validità della richiesta di detrazione), qualo-
ra l'eventuale nuovo invio avvenga oltre i 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori;
se la scheda informativa è stata correttamente compilata ma non inviata, la richiesta di detrazione si considera valida solo
se la mancata trasmissione è dovuta a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'Enea.
Tuttavia, l'invio è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di fine lavori ovvero, oltre i 90
giorni, avvalendosi della "remissione in bonis".
Altre detrazioni
Interessi passivi per mutuo per costruzione dell'abitazione principale: fatture di spesa non cointestate
È stato stipulato un mutuo per la costruzione dellʼabitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobi-
le di proprietà al 50%. Dalla documentazione fornita emerge che le fatture di spesa sono tutte intestate al marito. In merito alla
possibilità di detrarre, ai sensi dellʼart. 15, comma 1-ter del Tuir, la quota di interessi passivi spettante alla moglie, indicando
sulla fattura che la spesa è stata sostenuta al 50%, lʼAgenzia delle Entrate ha precisato quanto segue.
Lʼart. 15, comma 1-ter, del Tuir consente la detrazione di un importo pari al 19 per cento dellʼammontare complessivo
non superiore a euro 2582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca con-
tratti per la costruzione dellʼunità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione in esame compete al futuro possessore dellʼimmobile nei limiti della quota di intestazione del mutuo e
comunque in relazione agli interessi e oneri accessori relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento
delle spese relative alla costruzione dellʼimmobile. Nel caso prospettato, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare
sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge, al fine di con-
sentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50 per cento di interessi passivi corrispon-
dente alla propria quota di intestazione del mutuo.
Spese per la frequenza delle "sezioni primavera"
Le strutture dedicate alla realizzazione di iniziative improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza
alle caratteristiche della specifica fascia di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi, le cosiddette "sezioni primavera", assolvono alla
stessa funzione degli asili nido. Pertanto, le spese sostenute per la loro frequenza da parte dei figli rientrano tra quelle detraibili
ai fini Irpef per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni bambino.
Cedolare secca
Per i contratti di locazione rientranti nel regime transitorio, l'opzione per la cedolare secca espressa nella dichiarazione dei
redditi presentata nel 2012 continua a produrre i suoi effetti per il residuo periodo di durata del contratto, anche se non
confermata con il modello 69. La scelta fatta in dichiarazione non è però vincolante: per invertire la rotta e tornare alla tas-
sazione ordinaria dei canoni di locazione, basta adottare il comportamento concludente, pagando l'Irpef e l'imposta di
registro.
Chi, nel regime transitorio, ha manifestato l'intenzione di avvalersi della cedolare secca, comunicando al conduttore la
rinuncia agli aggiornamenti del canone, ma ha omesso di applicarla concretamente nel modello Unico 2012, può rimedia-
re presentando una dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2013, nella quale esprimerà la scelta, che avrà valenza
per la residua durata del contratto. Oltre alla dichiarazione, andranno regolarizzati i versamenti in acconto ed a saldo, pre-
sentando, nel caso in cui abbia applicato ai canoni locativi la tassazione Irpef ordinaria, istanza per correggere i codici tri-
buto, con indicazione degli importi versati a titolo di Irpef (acconto e saldo 2011, acconto 2012), che vanno, invece, consi-
derati versati a titolo di cedolare secca (acconto e saldo 2011, acconto 2012).
Ivie
L'applicazione della nuova imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero, la cui decorrenza, originariamente previ-
sta dal periodo d'imposta 2011, è slittata al 2012, esclude dall'Irpef, già da quest'anno, gli immobili adibiti ad abitazione princi-
pale o non locati; questi, pertanto, non vanno riportati nel quadro D del modello 730/2013, ovvero del quadro RL del modello
Unico PF 2013. Permane, invece, l'obbligo di compilare il modulo RW, ai fini del monitoraggio fiscale.
l u g l i o / a g o s t o 2 0 1 3
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TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...106