Tributario
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiducia-
rie – SALDO”
Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle imposte dovute a titolo di acconto, sono stati istituiti
i seguenti codici tributo:
- “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011, conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO
PRIMA RATA”
- “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011, conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO
SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
- “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiducia-
rie – ACCONTO”
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero
Lʼarticolo 19, comma 18, del citato decreto ha introdotto, a decorrere dal 2011, unʼimposta sul valore delle attività finan-
ziarie detenute allʼestero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
La legge finanziaria 2013 ha modificato il citato art.19, comma 18, prevedendo la decorrenza dal 2012, dellʼimposta sul
valore delle attività finanziarie detenute allʼestero; anche in questo caso i versamenti effettuati per lʼanno 2011 si considerano
eseguiti in acconto per lʼanno 2012.
Con risoluzione 7 giugno 2012, n. 54/E lʼAgenzia delle Entrate aveva istituito il codice tributo “4043” per il versamento
dellʼimposta sul valore delle attività finanziarie detenute allʼestero.
In considerazione della sopra citata evoluzione normativa per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle
suddette imposte, lʼAgenzia delle Entrate ha ridenominato il seguente codice tributo:
- 4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato - art. 19, c. 18, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle imposte in parola dovute a titolo di acconto, si isti-
tuiscono i seguenti codici tributo:
- “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato - art. 19, c. 18, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato - art. 19, c. 18, Dl n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA
RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
Disposizioni per la compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con lʼindicazione, nel campo “anno di riferimento”, dellʼanno dʼim-
posta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo “4041”, “4043”, “4044” e “4047”, in caso di versamento rateale, nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.”. Eʼ riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della
rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unʼunica soluzione il suddetto
campo è valorizzato con “0101”.
Per il codice tributo “4046”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il mese cui si riferisce lʼacconto
(0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato “00MM”.
Per il codice tributo “4042”, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto il versamento da parte delle fiduciarie,
in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.
l u g l i o / a g o s t o 2 0 1 3
51
TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...106