Legale
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Leggi e provvedimenti
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine di pagamento superiore ai trenta giorni,
anche se, tuttavia, potranno essere concordati termini superiori a 60 giorni a condizione che siano espressamente pattuiti (e
provati per iscritto) e non siano gravemente iniqui per il creditore.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il termine legale di pagamento di 30 gior-
ni è derogabile dalle parti, in modo espresso e fino ad un limite massimo di 60 giorni, ma solo a condizione che tale deroga sia
giustificata dalla natura o dallʼoggetto del contratto, o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Viene previsto che per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al Dlgs 11 novembre
2003,
n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e siano stati debitamente riconosciuti a tal fine, il termine
legale di 30 giorni è raddoppiato e, pertanto, corrisponde a 60 giorni ed è inderogabile dalle parti.
In tutti i casi in cui il debitore è una Pa, sono nulle le clausole aventi ad oggetto la predeterminazione o la modifica della
data di ricevimento della fattura.
Più in generale, le parti possono concordare pagamenti rateizzati nel qual caso, qualora una delle rate non sia pagata
alla scadenza, gli interessi e il risarcimento del danno, di cui di seguito, potranno essere calcolati esclusivamente sulla base
degli importi scaduti.
Lʼeventuale procedura di accertamento della conformità della merce o dei servizi al contratto non potrà avere una dura-
ta superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente (per iscritto) concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente
iniquo per il creditore.
Interessi moratori e spese di recupero
Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ovvero ad un tasso concordato tra
imprese. Nelle transazioni commerciali tra imprese, infatti, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso da
quello legale a condizione che non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Gli interessi legali di mora corrispondono al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più
recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali (tasso Bce + 8%).
Nei casi in cui il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ha diritto anche al rimborso dei costi
sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, inoltre, senza che sia necessaria
la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 € a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la possibilità di provare un
danno maggiore, che può ricomprendere i costi di assistenza (spese legali) per il recupero del credito.
Clausole gravemente inique
Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero,
a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle qualora risultino gravemente inique in danno del creditore.
La nullità della clausola può essere dichiarata dal giudice anche dʼufficio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso,
tra cui:
-
il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;
-
la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;
-
lʼesistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o allʼimporto forfet-
tario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Si considera in ogni caso gravemente iniqua (non è ammessa prova contraria) la clausola che esclude lʼapplicazione di
interessi di mora.
Si presume, invece, (salvo prova contraria) che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi
di recupero.
Con una modifica allʼart. 8 Dlgs 231/2000 viene estesa la legittimazione attiva in capo alle associazioni di categoria
degli imprenditori, alle quali viene riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice competente di accertare la grave iniquità
delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori e il risarcimento per i costi di
recupero e di inibirne lʼuso.