Legale
DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI
Tutela della salute
Legge 189/2012 di conversione del Dl n. 158
del 13 settembre 2012
Sul Supplemento ordinario 201/L della Gazzetta ufficiale n. 263 del 10/11/2012 è stata pubblicata la legge 8/11/2012 n.
189
recante la conversione in legge del decreto-legge 158/2012, relativamente al quale si rinvia alla precedente circolare
42/2012
predisposta dalla scrivente Direzione.
Qui di seguito, si segnalano ed evidenziano le principali novità introdotte dalla legge in commento, di specifico interesse
per le categorie rappresentate.
Bevande alcoliche e minori di età
Tramite lʼinserimento dellʼart. 14-ter nella legge 30/03/2001 n. 125 viene introdotto il divieto di vendere bevande alcoli-
che ai minori di anni diciotto, con previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1000,00, irrogabile in
caso di inosservanza di detto divieto, mentre nellʼipotesi di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2000
euro, con la sospensione dellʼattività per tre mesi.
Viene stabilito che chiunque vende bevande alcoliche ha lʼobbligo di domandare allʼacquirente, allʼatto dellʼacquisto, lʼe-
sibizione di un documento dʼidentità, salvo nellʼipotesi in cui la maggiore età sia manifesta.
Al primo comma dellʼart. 689 del codice penale , che testualmente recita: “L'esercente un'osteria o un altro pubblico
spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore
degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichi-
ca a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno”, vengono aggiunti i comma 2 e 3.
Pertanto, viene previsto che la pena detentiva sopra menzionata è comminabile anche nei confronti di colui che pone in
essere la condotta di cui allʼart. 689 cp, attraverso la distribuzione della bevanda alcolica a mezzo distributore automatico, che
non consente la rilevazione dei dati anagrafici dellʼutilizzatore mediante un sistema di lettura ottica del documento di identità
(
comma 2). Inoltre, che la ripetuta violazione (recidiva) del divieto di cui allʼart. 689 cp comporta lʼapplicazione di sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1000,00 ad € 25.000,00 e la sospensione dellʼattività per tre mesi (comma 3).
Sale da gioco e similari
Allʼart. 7, comma 5, del Dl 158/2012 viene previsto che i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui avvenga lʼofferta di
giochi pubblici, ovvero scommesse relativi ad eventi sia sportici che non sportivi, comprese le corse ippiche, devono esporre,
allʼingresso e allʼinterno del locale, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali sui rischi correlati al gioco,
nonché segnalare la presenza, nel territorio, di servizi di assistenza sociale, pubblica e privata, dedicati ad assistere i soggetti
manifestanti patologie connesse al gioco dʼazzardo patologico (Gap).
Bibite analcoliche di cui allʼart. 4 Dpr 19/5/1958 n. 719
Allʼart. 8, comma 16, del Dl 15/8/2012 viene sancito che le bibite analcoliche, preparate con il succo di uno o più frutti,
quali uva, arancio, limone, mandarino, ciliegia, lampone, pesca e simili, devono essere commercializzate con un contenuto
minimo di succo naturale del 20 per cento.
Viene, tuttavia, specificato, al comma 16-ter, che questʼultima citata disposizione decorrerà dal nono mese successivo
alla data del 11/11/2012, giorno di entrata in vigore della legge di conversione 189/2012, previo esito positivo della procedura di
notifica di cui alla direttiva 98/34/Ce.
Il testo del decreto è disponibile presso la segreteria della Direzione Legale.
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