Tributario
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Imposte indirette
Possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche
con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento, naturalmente, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre.
Lʼarticolo 167-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/Ce, come modificato dalla direttiva 2010/45/Ue, prevede che gli
Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila
euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato Iva.
Al riguardo lʼAgenzia delle Entrate precisa che il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la
definizione dopo il 1° dicembre 2012.
Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordina-
rie dellʼIva per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.
Il testo della circolare dellʼAgenzia è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Iva
Cessioni di punti premio di concorsi fedeltà tra società partner
Risoluzione n. 101 dellʼAgenzia delle Entrate
del 26 novembre 2012
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha chiarito che sono esenti da Iva le cessioni di punti premio di concorsi fedeltà tra società
partner; da ciò deriva anche che lʼacquirente è obbligato al pagamento dellʼimposta sulle manifestazioni a premio.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 101, datata 26 novembre 2012, recante: “Interpello – Regime Iva
applicabile alle cessioni di punti premio di concorsi fedeltà tra società partner”.
Con la risoluzione in esame lʼAgenzia delle Entrate ha chiarito quale è il regime Iva applicabile alle cessioni di punti pre-
mio di concorsi fedeltà tra società partner.
In particolare, era stato chiesto allʼamministrazione finanziaria quale fosse il corretto trattamento, ai fini dellʼimposta sul
valore aggiunto, del corrispettivo pattuito per il trasferimento di punti premio tra società partner e se - relativamente alle somme
corrisposte per lʼacquisto di tali punti - occorresse versare lʼimposta sostitutiva del 20%, prevista per le manifestazioni a premio
o in alternativa, rendere indetraibile lʼIva eventualmente dovuta per lʼacquisto del premio.
Circa la prima questione, lʼAgenzia delle Entrate ha ribadito quanto già sostenuto con la risoluzione n. 3/E del 20 gen-
naio 2000, ossia che il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti alla società partner, è esente da Iva, ai sensi
dellʼart. 10, n. 4), del Dpr n. 633/1972, in quanto si tratta di compenso concernente operazioni relative a titoli similari a quelli
non rappresentativi di merci.
Ciò sulla base del presupposto che i punti ceduti hanno lʼesclusiva funzione di attribuire ai destinatari la possibilità di
partecipare alla manifestazione e che non tutti i partecipanti riescono a completare il programma di raccolta punti e ad ottenere
il premio.
In ordine alla seconda questione, lʼamministrazione finanziaria ha richiamato quanto chiarito con la circolare n. 89/E del
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marzo 1998, ossia, che tra le operazioni non imponibili, per le quali deve essere corrisposta lʼimposta sostitutiva ai sensi
dellʼ art. 19, comma 8, della L n. 449/1997, sono da comprendere “anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di
servizi) che per un qualunque motivo non sono state assoggettate allʼimposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non
rilevanti o esenti”.
Ciò significa, quindi, che, essendo lʼacquisto dei punti, come detto, unʼoperazione esente da Iva, lʼacquirente è tenuto a
versare unʼimposta sostitutiva pari al 20% del valore dei premi stessi.