Tributario
Devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nellʼesercizio di impre-
sa anche nellʼeventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dallʼente allʼattività istituzionale.
Il regime dellʼIva per cassa non è consentito, in particolare, per le seguenti operazioni:
1)
Operazioni attive
a)
operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dellʼimposta. Tra queste, si ricordano le operazioni
effettuate nellʼambito:
del regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del Dpr 633/1972);
del regime per lʼagricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis del Dpr n. 633/1972);
del regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41/1995);
del regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del Dpr n. 633/1972);
dellʼagriturismo (articolo 5, comma 2, della L n. 413 /1991).
b)
operazioni di cui allʼarticolo 6, quinto comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972 per le quali è disposta in via ordina-
ria – e senza limite annuale – il differimento dellʼesigibilità al momento del pagamento del corrispettivo, vale a dire:
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dellʼarticolo 4;
le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pub-
blici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti (art. 25 della legge 8/6/1990, n. 142), alle camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza.
Per le operazioni predette, infatti, lʼesigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti
temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura; al contrario, qualora il cedente o prestatore intenda
applicare il regime dellʼesigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura lʼan-
notazione “Iva ad esigibilità immediata”.
c)
operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono lʼimposta con il meccanismo dellʼinversione
contabile.
Infatti, in relazione alle operazioni soggette al reverse charge, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il
differimento dellʼesigibilità dellʼimposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento dellʼimposta a debito è colui che ha
ricevuto il bene o il servizio.
d)
cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972 (cessioni allʼesportazione, opera-
zioni assimilate alle cessioni allʼesportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il
cedente o prestatore nazionale non indica lʼIva in fattura e non è debitore della relativa imposta.
2)
Operazioni passive
a)
acquisti di beni o servizi soggetti allʼimposta sul valore aggiunto con il metodo dellʼinversione contabile;
b)
acquisti intracomunitari di beni;
c)
importazioni di beni;
d)
estrazioni di beni dai depositi Iva.
Esercizio dellʼopzione
La liquidazione dellʼIva per cassa è adottata in base ad opzione.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse lʼannotazione che si tratta di operazione con
Iva per cassa” ai sensi dellʼarticolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Lʼomessa indicazione di tale dicitura non inficia lʼapplicazione del regime per cassa nel presupposto che il comporta-
mento concludente sia altrimenti riscontrabile.
Entrata in vigore e regime transitorio
Lʼopzione per lʼIva di cassa può essere esercitata, al ricorrere di tutte le condizioni in precedenza esaminate, con riguar-
do alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
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TRIBUTARIO
Imposte indirette