Sindacale / Welfare
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
Nel documento viene precisato che è possibile abbreviare la durata dellʼinterruzione, sia nel caso di ragioni organizzati-
ve riconducibili all'avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, da parte degli accordi intercon-
federali, dei contratti collettivi nazionali e, se delegati dai livelli superiori, anche da parte di quelli aziendali, sia in ogni altro caso
previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
CIRCOLARE del ministero del Lavoro del 7 novembre 2012, n. 27.
Art. 5, comma 3, Dlgs n. 368/2001 come modificato dal-
lʼart. 46-bis, comma 1, lett. a), Dl n. 83/2012 (conv. L n. 134/2012) – Contratto a tempo determinato – Intervalli temporali.
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questa direzione generale concernenti la tematica della riduzio-
ne degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, si ritiene opportuno fornire indicazioni di carattere interpretativo volte a
chiarire la portata dei più recenti interventi “integrativi” di cui al Dl n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese”) e alla
relativa legge di conversione.
In primo luogo la disposizione di cui allʼart. 46-bis del Dl n. 83/2012 – secondo cui “i termini ridotti di cui al primo periodo
trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter stipulati a ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale” – ha carattere interpolativo dellʼart. 1, comma 9 lett. h), della L n. 92/2012 che, a sua
volta, si “inserisce” nel corpo dellʼart. 5, comma 3, del Dlgs n. 368/2001.
La citata disposizione richiama esplicitamente i “termini ridotti” di 20 e 30 giorni e tale richiamo non appare comunque
messo in dubbio dalla circostanza secondo cui gli stessi termini sono collocati al secondo periodo della disposizione e non al
primo periodo”, come letteralmente risultante dalla formulazione normativa.
Con lʼoccasione, si ritiene altresì necessario fornire una interpretazione in chiave sistematica del combinato disposto
delle citate disposizioni con riferimento alle possibili deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti a tempo determinato,
precisando il ruolo in tale contesto della disciplina collettiva.
In primo luogo gli accordi di livello interconfederale o di categoria – ovvero, in via delegata, a livello decentrato – posso-
no ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate allʼavvio di una nuova atti-
vità, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ecc. In tale ipotesi, pertanto, la contrattazione collettiva è “sollecitata” a
regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo di questo ministero che, sempre
sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la
casistica di cui sopra.
Sotto altro profilo il riferimento ad “ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsiasi livello, rende comunque vali-
da ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi
diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati, senza che in tal caso sia però previsto un
ruolo sostitutivo del ministero.
Ammortizzatori sociali
Proroga della Cig in deroga e riduzione del trattamento erogato
L'Inps, con messaggio n. 17338 del 25 ottobre 2012, sottolinea che, in caso di proroga del trattamento di cassa integra-
zione guadagni in deroga, viene operata una riduzione del trattamento erogato pari al 10% nel caso di prima proroga, del 30%
nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.
L'abbattimento avviene considerando le ore di cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo lavora-
tore, nell'arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società.
MESSAGGIO Inps n. 17338 del 25 ottobre 2012.
Cig in deroga ed abbattimento progressivo della misura dei trattamenti
in caso di proroghe - Precisazioni.