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Importante Comunicazione su Certificazione verde nei mercati 

 


La Gazzetta Ufficiale n.282 del 26 novembre pubblica il Decreto Legge in oggetto che ha previsto nuove disposizioni per i contenimento dell’epidemia e che ora va alle Camere per la conversione ma che è già entrato in vigore al momento della pubblicazione e che si allega alla presente comunicazione.
L’articolo 1, introduce – a modifica del DL 44/2021 - il nuovo articolo 3-ter - che definisce l’adempimento dell’obbligo vaccinale ricomprendendo in tal senso il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre p.v., anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (dose booster o terza dose).
L’articolo 2 estende l’obbligo vaccinale ad alcune specifiche categorie come al personale scolastico e sanitario.
Particolare rilievo assume l’art.3 che, intervenendo a modifica di precedenti disposizioni, stabilisce che – a partire dal 15 dicembre – la durata della certificazione verde è ridotta a 9 (anziché 12) mesi dal completamento del ciclo vaccinale e che le certificazioni verdi siano rilasciate anche a seguito della dose di richiamo.
L’utilizzo della certificazione verde è esteso anche ad altri settori di attività economica come gli alberghi e le altre strutture ricettive nonché ai mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi gli autobus del noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a quest’ultimi, treni adibiti a servizi interregionali.
E’ opportuno E’ opportuno precisare che le disposizioni dell’articolo 9-bis si applicano alla zona bianca, e alle zone gialle, arancioni e rosse, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste nelle singole zone salvo quanto successivamente si dirà.
A far data da oggi 29 novembre, il provvedimento introduce, il cd. “green pass rafforzato” o “super green pass”.
Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) rilasciate a seguito di: 
 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo :
 avvenuta guarigione da COVID-19:

 avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo:
Restano esclusi i soggetti cui la certificazione verde sia stata rilasciata all’esito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 che ppotranno usufruire dei servizi e svolgere le attività “nel rispetto della disciplina della zona bianca”. Quindi non saranno applicabili le limitazioni previste per la zona gialla e arancione, ma soltanto l’obbligo di green pass rafforzato.
Queste disposizioni si applicano anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Le disposizioni sull’impiego del green pass, previste per la zona bianca, continuano ad applicarsi anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività contemplate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone fatto salvo quanto previsto in precedenza.
L’articolo 6 stabilisce che dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applichino anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni. Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti e delle Associazioni in indirizzo sull’articolo 7 che postula alcune disposizioni in materia di controllo. In tal senso si richiama la nostra precedente 172.c con l’invito ad uniformarsi alle disposizioni restrittive stabilite dalle Regioni e dai Sindaci sull’utilizzo delle mascherine e delle misure antiassembramento. L’obiettivo che ci si pone, infatti è quello di consentire lo svolgimento delle attività commerciali ed evitare nuove chiusure.

Allegato. 


Icona documento 'Formato PDF'Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26-11-2021 (formato PDF - 5.008 KB)



Categoria: News
Tipologia: Dalle associazioni