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L'autorizzazione per la vendita di preziosi si ottiene presentando una apposita richiesta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, specificando dove l'attività avrà luogo.

La domanda verrà poi trasmessa alla Questura competente per i dovuti accertamenti, dopodiché, l'Ente preposto provvederà a rilasciare una apposita autorizzazione, così come previsto dall'art. 127, comma 1 e dall'art. 128 del R.D. - 6 giugno 1931 n. 773 - al "TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA".

E', altresì, necessario specificare che, sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia, oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anhe se venduti sciolti, e/o da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti) ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi.

Per maggiori informazioni e chiarimenti in merito, si prega di rivolgersi presso la segreteria A.P.E.C.A. - corso Venezia, 51 a Milano. 

 

 

 

Categoria: News
Tipologia: Dalle associazioni