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Chiarimenti in merito alla richiesta di pagamento SCF – diritti fonografici
Alcuni soci ci hanno richiesto chiarimento in merito a richieste di pagamento pervenute tramite pec.
In riferimento alle su richiamate richieste di pagamento pervenuta da SCF – Società per la Gestione dei Diritti Fonografici, si forniscono di seguito i necessari chiarimenti relativi alla disciplina dei diritti connessi alla diffusione di musica registrata.
Secondo la normativa italiana sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), chiunque diffonda pubblicamente musica registrata è tenuto a corrispondere, oltre ai compensi per i diritti d’autore (gestiti dalla SIAE), anche i diritti connessi fonografici, dovuti ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori delle registrazioni musicali.
SCF è la società che in Italia si occupa di gestire la raccolta e la distribuzione dei compensi relativi ai diritti connessi fonografici, spettanti ai produttori discografici e agli artisti, per la diffusione in pubblico di musica registrata; rappresenta una larga parte del repertorio discografico nazionale e internazionale e svolge per conto dei propri mandanti l’attività di intermediazione per l’ottenimento delle licenze fonografiche.
Distinzione tra diritti:
- I diritti d’autore tutelano l’opera musicale in quanto creazione intellettuale (autori e editori) e sono gestiti principalmente da SIAE.
- I diritti connessi fonografici tutelano l’utilizzo delle registrazioni musicali stesse, e sono gestiti da SCF per conto dei produttori e degli artisti.
Ambito di applicazione
La legge prevede che:
- La licenza SCF è necessaria ogni volta che si effettua una diffusione pubblica di musica registrata, indipendentemente dal mezzo (radio, TV, impianti audio, streaming in store, ecc.) e dallo scopo (commerciale o non profit).
- Il pagamento dei diritti connessi fonografici è distinto e aggiuntivo rispetto al pagamento dei diritti d’autore.
Verifica e riscossione
La riscossione dei diritti connessi può avvenire:
- direttamente da SCF, oppure
- tramite incarico a SIAE per alcune categorie di utilizzatori, in forza di specifiche convenzioni tra le organizzazioni.
Conclusione
Ne consegue che:
- se viene effettivamente diffusa musica registrata, il pagamento dei diritti fonografici è dovuto ai sensi della normativa vigente;
- se non viene diffusa musica registrata, non è dovuto alcun pagamento relativo ai diritti fonografici, e si può pertanto fornire riscontro alla richiesta ricevuta specificando l’assenza di diffusione musicale.




