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Si premette che, mentre si scrivono queste note, si ha notizia di un decreto Ristori ter che dovrebbe aumentare il Fondo a disposizione per i ristori. Tenuto conto di questa premessa, si provvede ad illustrare alcune disposizioni di più stretto e immediato interesse per la categoria del commercio su area pubblica.si premette che, mentre si scrivono queste note, si ha notizia di un decreto Ristori ter che dovrebbe aumentare il Fondo a disposizione per i ristori. Tenuto conto di questa premessa, si provvede ad illustrare alcune disposizioni di più stretto e immediato interesse per la categoria del commercio su area pubblica.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

a) Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto (fra cui figurano le gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041) nonché la ristorazione ambulante (codice ATECO 561042). Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo cd decreto ristoro uno il contributo è corrisposto direttamente dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto a norma del precedente decreto, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le domande possono essere presentate a partire dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

b) Viene invece riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano, di svolgere come attività una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto (fra cui figurano tutti i codici ATECO del commercio ambulante, 4781 e sottocodici dei prodotti alimentari, 4782 e sottocodici del vestiario e abbigliamento, 4789 e sottocodici degli altri prodotti non alimentari non altrove classificati) limitatamente però ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (cioè le sole zone rosse). Anche in questo caso Le domande possono essere presentate a partire dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

CREDITI D’IMPOSTA

a) E’ concesso un credito d’imposta alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella allegato sub 1 (quindi alle gelaterie e pasticcerie ambulanti nonché alla ristorazione ambulante), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda anche in riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.b) La concessione del credito d’imposta surrichiamato viene concessa anche alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 del Decreto (quindi anche al commercio ambulante in generale) ma limitatamente a coloro che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (quindi le sole “zone rosse”).

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU

Analoga disposizione si rinviene per la cancellazione della seconda rata IMU 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

Il decreto in esame dispone la sospensione dei termini in scadenza a novembre per i versamenti delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali nonché per i versamenti IVA con rinvio a una unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante massimo quattro rateizzazioni con decorrenza iniziale alla stessa data. La sospensione opera per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM 3 novembre 2020 nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto (quindi anche per il commercio ambulante) limitatamente a coloro che hanno la sede legale e/o operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (quindi le sole “zone rosse”)

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il decreto dispone la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro nel mese di novembre limitatamente ai soggetti aventi unità nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (quindi le sole “zone rosse”). I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

 

Categoria: News
Tipologia: Dalle associazioni