Nuove opportunità di accesso al Credito per le Micro-PMI
Dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore le nuove norme che regolano il funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI con specifiche deroghe alle Disposizioni Operative, valide per l’anno 2024 e che avviano la “transizione” dai regìmi straordinari del periodo pandemico verso una graduale normalità.
Dalla collaborazione tra il MIMIT-Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le principali Associazioni di rappresentanza imprenditoriale, è scaturito un testo di “riforma” che riguarda l’operatività del FCG per il solo anno 2024 e che riconosce una percentuale di copertura della garanzia pubblica più bassa per le imprese che si trovano nelle fasce 1 e 2 di valutazione (imprese cioè che godono di un buono/ottimo standing creditizio e che quindi non necessitano di “sostegno” pubblico nell’accesso al credito), nonché alcune importanti aperture per i Confidi, in forma di soggetti “autorizzati” secondo le D.O.
I vantaggi apportati dai Confidi (in qualità di soggetti autorizzati) riguardano:
- le operazioni (sia a breve che a medio/lungo termine) di liquidità,
- le operazioni relative alle Micro imprese,
- le operazioni rientranti nella procedura c.d. a importo ridotto (fino a euro 80mila),
- le operazioni relative alle imprese Start Up (imprese costituite o attive da non oltre 3 anni),
- gli oneri per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, non dovuti per le operazioni in riassicurazione (attivate proprio dai Confidi).
In generale, le novità di maggior interesse della Riforma si possono così sintetizzare:
- l’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale (impresa) viene elevato a euro 5 milioni, per l’anno 2024 (occorre attendere la relativa autorizzazione della Commissione europea, nelle more vige l’ordinario limite a euro 2,5 milioni di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale);
- le percentuali di copertura della garanzia del Fondo, a fronte di una semplificazione, riguardano sia la garanzia diretta che la riassicurazione e sono così schematizzabili:
- 55% per operazioni di Liquidità (sia rateale che non rateale) in fascia 1 e 2 del modello di valutazione, mentre i Confidi potranno sempre riportare la massima ponderazione-zero in vantaggio del Soggetto Finanziatore;
- 60% per operazioni di Liquidità (sia rateali che non rateali) rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione, mentre i Confidi potranno sempre riportare la massima ponderazione-zero in vantaggio del Soggetto Finanziatore;
- 80% per operazioni aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di Investimento;
- 80% per operazioni a importo ridotto e 80% per operazioni in favore di startup (imprese costituite o attive da non oltre 3 anni);
- 80% per operazioni di Microcredito;
- esclusione delle imprese in fascia 5, se non per operazioni di importo ridotto e/o in operatività c.d. Tripartita (solo con Confidi);
- 50% per operazioni aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari.
Per le operazioni di importo ridotto è previsto l’innalzamento della soglia a € 40mila dell’importo massimo per tutte le operazioni (attualmente a € 25 mila) ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito.
Per i Confidi e/o i Fondi di garanzia autorizzati, l’innalzamento del valore dell’operazione finanziaria è fino a € 80mila. Per le operazioni a importo ridotto, il Fondo di Garanzia copre tutte le operazioni con una garanzia o una riassicurazione all’80%, sono incluse anche le imprese in fascia 5 e non è richiesta valutazione del merito di credito (con il modello valutativo di cui alla parte IX delle D.O. del Fondo).
Le commissioni di garanzia sono azzerate per le microimprese – come definite dall’Allegato I al regolamento UE n.651/2014, mentre sono fissate in misura di:
- 0,50% per le piccole imprese,
- 1,00% per le medie imprese all’1%,
- 1,25% per le small/mid cap a 1,25%;
come sempre, esse sono calcolate sull’importo garantito dal Fondo.
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