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ot tobre 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Il contratto di prestazione occasionale non può essere stipulato:

• da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

• con soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordi-

nato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Le attività di lavoro rese attraverso il contratto di prestazione occasionale devono rispettare i seguenti limiti economici:

• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a

5.000 euro;

• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a

5.000 euro;

• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non

superiore a 2.500 euro.

In caso di superamento del limite di importo pari a 2.500 euro, per prestazioni complessivamente rese da ogni presta-

tore in favore del medesimo utilizzatore, o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civi-

le, il contratto di prestazione occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e comunque l’importo del compenso giornaliero non può esse-

re inferiore a 36 euro, remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giorna-

liera sia inferiore a 4 ore.

I contributi Ivs e Inail sono interamente a carico dell’utilizzatore.

La gestione delle prestazioni occasionali è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto

alla quale sia il prestatore che l'utilizzatore devono registrarsi preventivamente.

Inoltre, l'utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite la predetta

piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center dell'Istituto, è tenuto a fornire informazioni relative al rappor-

to di lavoro.

CIRCOLARE Inps n. 107 del 5/7/2017.

Lavoro occasionale. Articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,

introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale.

Sommario:

1. Quadro normativo

2. Le prestazioni di lavoro occasionali

3. Le assicurazioni sociali obbligatorie

4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori

5. Libretto famiglia

5.1 Regime generale

5.2 Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto famiglia

6. Contratto di prestazione occasionale

6.1 Regime generale

6.2 Limiti all’utilizzo

6.3 Comunicazioni dell’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale

6.4 Il regime per le pubbliche amministrazioni

6.5 Il regime per l’agricoltura

7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori

8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori

9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni

10. Il bonus baby sitting e gestione dell’utilizzo buoni di lavoro accessorio